Presentato il PDVA, protocollo operativo per i presunti abusi sessuali collettivi

8 dicembre 2008

Il 26 settembre 2008, al Primo Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, organizzato dalla neonata Società di Psicologia Giuridica, ho tenuto un intervento in voce nell’ambito del simposio “Abuso sessuale: analisi epistemologiche, diagnostiche, psicologiche e forensi“:

  • Lo Priore, C.,”Una proposta pragmatica e deontologica per la psicodiagnosi nei casi di presunto abuso sessuale collettivo: il Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa (PDVA)”

E’ stata l’occasione per presentare per la prima volta il PDVA, una bozza di “Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa”, mirato a fornire una guida deontologica e metodologica per le valutazioni da parte dello psicologo o del neuropsichiatra, in casi di minori oggetto di presunto abuso sessuale di tipo collettivo (PASC, ovvero gruppo di presunti abusanti e gruppo di minori presunte vittime).

L’idea è originata in alcune feconde discussioni attorno al Convegno di San Servolo (2007) e l’argomentazione prende le mosse: a) dalla critica ad un breve passaggio del comma 5 della Carta di Noto; b) dall’esigenza imprescindibile di tenere in considerazione tre vincoli metodologici intrecciati, che in simili casi determinano di fatto la paralisi di ogni possibilità di azione psicologica scevra da responsabilità e rischi.

Su questi presupposti, il PDVA prevede che nei casi di presunto abuso collettivo, ogni valutazione di tipo psicologico o neuropsichiatrico (soprattutto in ambito socio-sanitario, ma estensibile anche all’ambito peritale) non possa che essere redatta in duplice versione: una che dia per avvenuto l’abuso ed una che lo assuma per falso. “Almeno due risposte complete per ogni quesito diagnostico e/o peritale“: una soluzione originale e controintuitiva, che aderisce ad una interpretazione di “neutralità” in termini di “par condicio” verso le due ipotesi fattuali; un protocollo che prevede inoltre che l’esperto di salute mentale debba astenersi da assumere prematuramente una posizione, e delegare invece ad altri l’onere della rottura della simmetria diagnostica, mediante una rigorosa applicazione dello strumento del consenso informato; soprattutto, una proposta intesa non come perfezionamento tecnico facoltativo, bensì come imprescindibile adeguamento procedurale del professionista ai vincoli deontologici.

E’ possibile visionare i lucidi della presentazione:

Visualizza questo documento su Scribd

Si allega inoltre una copia in formato .pdf dei lucidi della presentazione, completa di annotazioni.

Sono graditi pareri e proposte nello spazio commenti.


Cassazione 9163/2005 e l’onere della decisione sull’incertezza psicologico-giuridica

4 marzo 2008

Il 21.06.2007 ero a Tortona, presso il Circolo di Lettura, invitato come relatore ad un convegno organizzato dal Lions Club:

Capaci di volere il male – Le capacità penali tra diritto e psicopatologia“.

Partners: Magellano scs, SLOP, Ordine Avvocati e Procuratori di Tortona, Camera Penale della Provincia di Alessandria, Il Leone e la Rosa.

Ho svolto la mia relazione a braccio e sorvolando qualche passaggio per rientrare nei tempi, invariabilmente tiranni. Non dispongo dunque del testo del mio intervento, ma pubblico di seguito la traccia che mi ero scritta per questa occasione.

«

Il convegno a cui oggi partecipiamo, è incentrato sulla nota sentenza 9163/2005 delle Sezioni Unite della Cassazione, che l’avv. Tava [nota: il relatore precedente] ci ha appena presentato. Vorrei spendere adesso qualche parola in favore di essa, ma anche condividere una preoccupazione. Di sicuro, un grande merito essa lo possiede ed è quello di tentare di riconsegnare nelle mani del magistrato l’onere della decisione, anche per quanto concerne le incertezze di natura psicologico-giuridica.

Il mio ragionamento muove da una prima contestazione di tipo logico. Talvolta la Corte formula quesiti psichiatrici che hanno la seguente struttura: “dica il perito se l’imputato, al momento di compiere il fatto, fosse capace di intendere e di volere”. Si badi che simili quesiti vengono spesso formulati già in una fase iniziale del processo, quando ancora la giustizia pubblica non ha affatto accertato quale sia il fatto e se quell’imputato lo abbia davvero commesso. Il quesito peritale assume dunque spesso una connotazione paradossale ed intrinsecamente irrisolvibile per il perito stesso, il quale non può sapere con certezza a quale realtà egli debba fare riferimento.

Leggi il seguito di questo post »