Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la mera conflittualità genitoriale e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di alienazione genitoriale (tipo PAS):
- Cassazione, Sezione Prima Civile, n° 16593 del 29/04/2008 (presidente: dott.ssa Maria Gabriella Luccioli);
- ricorrente: P.G. (padre), contro precedente sentenza che affidava il figlio in forma esclusiva all’ex-moglie (R.A.);
- esito: ricorso respinto.
Riporto per esteso il passaggio più significativo della motivazione (pagg. 3-4, il grassetto è mio):
Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.