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	<title>corrado lo priore, psy.d &#187; bigenitorialità</title>
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	<description>testi di psicologia giuridica, neuropsicologia e psicodiagnostica forense</description>
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		<title>corrado lo priore, psy.d &#187; bigenitorialità</title>
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		<title>La Cassazione distingue tra alienazione e mera conflittualità genitoriale</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[conflittualità]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gardner]]></category>

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		<description><![CDATA[Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la mera conflittualità genitoriale e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di alienazione genitoriale (tipo PAS):

Cassazione, Sezione Prima Civile, n° 16593 del 29/04/2008 (presidente: dott.ssa Maria Gabriella Luccioli);
ricorrente: P.G. (padre), contro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=24&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la <strong>mera conflittualità genitoriale</strong> e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di <strong>alienazione genitoriale</strong> (tipo PAS):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/Cass-16593-2008.pdf">Cassazione, Sezione Prima Civile, n° 16593 del 29/04/2008</a><em> </em>(presidente: dott.ssa Maria Gabriella Luccioli);</li>
<li><em>ricorrente</em>: P.G. (padre), contro precedente sentenza che affidava il figlio in forma esclusiva all&#8217;ex-moglie (R.A.);</li>
<li><em>esito</em>: ricorso respinto.</li>
</ul>
<p>Riporto per esteso il passaggio più significativo della motivazione (pagg. 3-4, il grassetto è mio):</p>
<blockquote><p>Nel quadro della nuova disciplina relativa ai &#8220;provvedimenti riguardo ai figli&#8221; dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. &#8220;bigenitorialità&#8221; (al diritto, cioè, dei figli a <em>continuare</em> ad avere un rapporto <em>equilibrato</em> con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l&#8217;affidamento &#8220;condiviso&#8221; (comportante l&#8217;esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come <em>regola</em>; rispetto alla quale costituisce, invece, ora <em>eccezione</em> la soluzione dell&#8217;affidamento esclusivo.</p>
<p>Alla regola dell&#8217;affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti &#8220;pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore&#8221;.</p>
<p><span id="more-24"></span>Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all&#8217;affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con &#8220;provvedimento motivato&#8221;, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l&#8217;affidamento esclusivo.</p>
<p><strong>L&#8217;affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi</strong>, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.</p>
<p>Occorre viceversa, perchè possa derogarsi alla regola dell&#8217;affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell&#8217;affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza&#8230;)</p>
<p>Per cui l&#8217;esclusione della modalità dell&#8217;affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo <em>in positivo</em> sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche <em>in negativo</em> sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all&#8217;interesse del figlio dell&#8217;adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.</p>
<p><strong>5-bis.</strong> Da tali principi, contrariamente all&#8217;assunto del ricorrente, non si è però, nella specie, discostata la Corte di merito.</p>
<p>La quale ha <strong>preso, infatti, atto del comportamento gravemente screditatorio, della capacità educativa della madre, adottato dal marito con non provate accuse anche di sue relazioni omosessuali ed ha correttamente quindi valutato tale comportamento in termini non di mera conflittualità tra i coniugi, ma di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell&#8217;esercizio della potestà genitoriale</strong> in termini compatibili con la tutela dell&#8217;interesse primario del minore, &#8220;mentre la madre aveva mostrato, invece, disponibilità a favorire rapporti tra il padre e il figlio, che allo stato appare sereno e ben integrato scolasticamente&#8221;.</p>
<p>Dal che, appunto, la non fondatezza anche del motivo in esame.</p></blockquote>
<p>Detta sentenza, spazza via al tempo stesso entrambi i miti che resistono nel settore e che minacciano una corretta e ragionevole applicazione del <strong>principio di <em>bigenitorialità</em></strong>:</p>
<ul>
<li><strong>il &#8220;<em>vecchio mito</em>&#8220;</strong> (ancora diffusamente coltivato da una larga fetta di esperti e tribunali), per cui gli affidamenti condivisi sarebbero sempre da evitare in presenza di forte conflittualità genitoriale. Si vedano a tale proposito le riflessioni pubblicate nel Febbraio 2005 da parte del <a href="http://www.cismai.org/argomenti/vita_del_coordinamento/anno2006/AffidamentoCondiviso_OsservazioniDirettivoCISMAI.pdf">Consiglio Direttivo nazionale del CISMAI</a> (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), a commento della proposta di legge sull&#8217;affidamento condiviso che era allora in discussione (diventerà L. 54/2006), in cui il CISMAI metteva in guardia contro una presunta &#8220;<em>pericolosa semplificazione nella misura in cui intende imporre un unico modello di affidamento per tutte le separazioni</em>&#8221; e segnalava per prima la possibilità che la conflittualità configurasse talvolta una forma di vera violenza (anche solo psicologica), sufficiente ad escludere un genitore dall&#8217;affido (&#8220;<em>in tutti i casi analoghi in cui non può parlarsi di “conflitto” in senso tecnico e di “conflittualità” fra i genitori poiché uno dei due aggredisce e l’altro subisce senza confronto-scontro, dovrebbe essere esplicitamente escluso l’affidamento condiviso in quanto vi è indice di assenza di adeguata capacità genitoriale nel genitore autore della violenza</em>&#8220;); nello stesso documento, il direttivo del CISMAI giungeva poi a postulare una controindicazione ancor più generica, &#8220;<em>l’affidamento condiviso non dovrebbe essere automaticamente disposto anche per il caso di forte conflittualità fra genitori, che certamente impedisce un’attuazione concreta del “progetto di affidamento condiviso”, che incidendo su diritti della persona e su posizioni per loro natura non statiche, non potrà contemplare tutte le ipotesi reali di gestione della quotidianità del figlio, quando i genitori dovranno necessariamente essere capaci di interagire senza conflittualità nell’esclusivo interesse del minore a meno di non dover continuamente chiedere l’intervento del Giudice per verificare ogni scelta</em>&#8220;). La sentenza n° 16593/2008 adesso ci ricorda invece che la mera conflittualità, per quanto aspra (se resta &#8220;leale&#8221; tra i due coniugi, ovvero senza  tentativi di alienazione reciproca), non dovrebbe mai essere presa a ragione sufficiente per rinunciare all&#8217;ideale di bigenitorialità;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>un contrapposto &#8220;<em>nuovo mito</em>&#8220;</strong> (che sta prendendo sempre più piede tra i nuovi sostenitori della &#8220;<em>bigenitorialità a tutti i costi</em>&#8220;), secondo il quale l&#8217;affidamento debba risultare condiviso sempre e comunque, anche nei casi di PAS (sindrome da alienazione parentale), in aperto contrasto con la stessa interpretazione di Richard Gardner, che proponeva invece l&#8217;imposizione di duri regimi di separazione del minore dal genitore <em>alienante</em>, come unica arma per impedirgli di estinguere del tutto il rapporto con l&#8217;<em>alienato</em>. La piena bigenitorialità è un valore ideale per cui è certamente giusto spendersi, ma non andrebbe dimenticato che essa si può trasformare in una <strong>utopia illusoria</strong> quando è aggredita da un vero e proprio tentativo di alienazione da parte di uno dei due genitori, soprattutto se massiccio e guidato da importanti disturbi di personalità (del tipo che difficilmente si lascerebbero ammansire solo da buoni propositi e blande raccomandazioni). Coloro che non sentono l&#8217;urgenza di tenere il minore sufficientemente separato e protetto dall&#8217;<em>alienante</em>, spesso non ottengono altro risultato che lasciare spazio a costui per terminare la propria opera di soppressione del rapporto tra il minore e l&#8217;ex coniuge <em>alienato</em>. Ne deriva che, in barba alle speranze dei benintenzionati, di fronte alla PAS grave uno dei due rapporti genitoriali potrebbe risultare comunque spacciato, e rischia inoltre di sopravvivere proprio quello &#8220;meno buono&#8221; qualora ci si illuda di poterli salvare entrambi, impuntandosi su un condiviso impossibile. &#8220;<em>Bigenitorialità</em>&#8221; e &#8220;<em>affidamento condiviso</em>&#8221; non sono affatto sinonimi e non vanno ingenuamente confusi, come se fossero tra di loro in rapporto diretto ed univoco, per cui basti invocare l&#8217;uno per ottenere sempre anche l&#8217;altro. Venendo al caso trattato dalla sentenza n. 16593/2008, nonostante le citate manovre paterne di screditamento verso l&#8217;altro genitore e alienazione dal figlio appaiano solo di media gravità rispetto alla fenomenologia generale della PAS, la sentenza li ha valutati comunque come gravi comportamenti pregiudizievoli, in linea di principio sufficienti a giustificare inidoneità dell&#8217;<em>alienante</em> e disporre un affidamento esclusivo al genitore <em>alienato</em>. Si ribadisce in ciò lo spirito gardneriano originario dell&#8217;esclusione dell&#8217;<em>alienante</em> dall&#8217;affidamento come dispositivo anti-PAS e come manovra estrema di salvataggio di una bigenitorialità, magari temporaneamente amputata, ma almeno realistica.</li>
</ul>
<p>In conclusione, la sentenza 16593/2008 impone una radicale differenziazione operativa tra mera <em>conflittualità genitoriale</em> da un lato, e le vere e proprie <em>manovre di alienazione</em> dall&#8217;altro, riconoscendo solo a quest&#8217;ultime una grave potenzialità di pregiudizio per il benessere del minore, criterio <strong>necessario e sufficiente</strong> a motivare una sospensione della bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco al genitore <em>alienato</em>.</p>
Posted in alienazione genitoriale Tagged: affidamento condiviso, bigenitorialità, conflittualità, Richard Gardner <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=24&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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