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	<title>corrado lo priore, psy.d</title>
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	<description>testi di psicologia giuridica, neuropsicologia e psicodiagnostica forense</description>
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		<title>corrado lo priore, psy.d</title>
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		<title>Cassazione 22238/09 nelle patologie familiari</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2009/11/04/cassazione-2223809-nelle-patologie-familiari/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[separazione e affido]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione 22238/09]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; recente la pubblicazione della importante sentenza n. 22238 (21.10.2009) della Corte di Cassazione, Sezioni Unite [link alla sentenza integrale] [link al commento], che afferma l&#8217;bbligatorietà dell&#8217;audizione dei figli minori  nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione riguardante il  loro affidamento:

&#8220;oltre  a risolvere questioni in materia di litispendenza e/o  connessione  internazionale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=131&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>E&#8217; recente la pubblicazione della importante <strong>sentenza n. 22238 (21.10.2009) della Corte di Cassazione, Sezioni Unite</strong> [<a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/200922238SU.pdf_.pdf">link alla sentenza integrale</a>] [<a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/22238_nota.PDF">link al commento</a>], che afferma l&#8217;bbligatorietà dell&#8217;audizione dei figli minori  nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione riguardante il  loro affidamento:</p>
<ul>
<li>&#8220;<em>oltre  a risolvere questioni in materia di litispendenza e/o  connessione  internazionale di procedimenti,  afferma  l&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;audizione dei figli minori nel procedimento di modifica delle condizioni  della separazione riguardante il loro affidamento, salvo che tale ascolto possa  essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare  l&#8217;eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustidficarne  l&#8217;omesso ascolto. Dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, i  minori sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei  genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e  del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di  causa</em>&#8221; (<a href="http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_919/">dal sito dell&#8217;AIMMF</a>).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(work in progress)</p>
<p>&nbsp;</p>
Posted in alienazione genitoriale, separazione e affido Tagged: Cassazione 22238/09 <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/corradolopriore.wordpress.com/131/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/corradolopriore.wordpress.com/131/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/corradolopriore.wordpress.com/131/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/corradolopriore.wordpress.com/131/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/corradolopriore.wordpress.com/131/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/corradolopriore.wordpress.com/131/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/corradolopriore.wordpress.com/131/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/corradolopriore.wordpress.com/131/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/corradolopriore.wordpress.com/131/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/corradolopriore.wordpress.com/131/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=131&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>La Cassazione distingue tra alienazione e mera conflittualità genitoriale</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/10/07/la-cassazione-in-tema-di-pas-e-mera-conflittualita-genitoriale/</link>
		<comments>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/10/07/la-cassazione-in-tema-di-pas-e-mera-conflittualita-genitoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[conflittualità]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gardner]]></category>

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		<description><![CDATA[Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la mera conflittualità genitoriale e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di alienazione genitoriale (tipo PAS):

Cassazione, Sezione Prima Civile, n° 16593 del 29/04/2008 (presidente: dott.ssa Maria Gabriella Luccioli);
ricorrente: P.G. (padre), contro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=24&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la <strong>mera conflittualità genitoriale</strong> e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di <strong>alienazione genitoriale</strong> (tipo PAS):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/Cass-16593-2008.pdf">Cassazione, Sezione Prima Civile, n° 16593 del 29/04/2008</a><em> </em>(presidente: dott.ssa Maria Gabriella Luccioli);</li>
<li><em>ricorrente</em>: P.G. (padre), contro precedente sentenza che affidava il figlio in forma esclusiva all&#8217;ex-moglie (R.A.);</li>
<li><em>esito</em>: ricorso respinto.</li>
</ul>
<p>Riporto per esteso il passaggio più significativo della motivazione (pagg. 3-4, il grassetto è mio):</p>
<blockquote><p>Nel quadro della nuova disciplina relativa ai &#8220;provvedimenti riguardo ai figli&#8221; dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. &#8220;bigenitorialità&#8221; (al diritto, cioè, dei figli a <em>continuare</em> ad avere un rapporto <em>equilibrato</em> con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l&#8217;affidamento &#8220;condiviso&#8221; (comportante l&#8217;esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come <em>regola</em>; rispetto alla quale costituisce, invece, ora <em>eccezione</em> la soluzione dell&#8217;affidamento esclusivo.</p>
<p>Alla regola dell&#8217;affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti &#8220;pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore&#8221;.</p>
<p><span id="more-24"></span>Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all&#8217;affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con &#8220;provvedimento motivato&#8221;, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l&#8217;affidamento esclusivo.</p>
<p><strong>L&#8217;affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi</strong>, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.</p>
<p>Occorre viceversa, perchè possa derogarsi alla regola dell&#8217;affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell&#8217;affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza&#8230;)</p>
<p>Per cui l&#8217;esclusione della modalità dell&#8217;affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo <em>in positivo</em> sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche <em>in negativo</em> sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all&#8217;interesse del figlio dell&#8217;adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.</p>
<p><strong>5-bis.</strong> Da tali principi, contrariamente all&#8217;assunto del ricorrente, non si è però, nella specie, discostata la Corte di merito.</p>
<p>La quale ha <strong>preso, infatti, atto del comportamento gravemente screditatorio, della capacità educativa della madre, adottato dal marito con non provate accuse anche di sue relazioni omosessuali ed ha correttamente quindi valutato tale comportamento in termini non di mera conflittualità tra i coniugi, ma di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell&#8217;esercizio della potestà genitoriale</strong> in termini compatibili con la tutela dell&#8217;interesse primario del minore, &#8220;mentre la madre aveva mostrato, invece, disponibilità a favorire rapporti tra il padre e il figlio, che allo stato appare sereno e ben integrato scolasticamente&#8221;.</p>
<p>Dal che, appunto, la non fondatezza anche del motivo in esame.</p></blockquote>
<p>Detta sentenza, spazza via al tempo stesso entrambi i miti che resistono nel settore e che minacciano una corretta e ragionevole applicazione del <strong>principio di <em>bigenitorialità</em></strong>:</p>
<ul>
<li><strong>il &#8220;<em>vecchio mito</em>&#8220;</strong> (ancora diffusamente coltivato da una larga fetta di esperti e tribunali), per cui gli affidamenti condivisi sarebbero sempre da evitare in presenza di forte conflittualità genitoriale. Si vedano a tale proposito le riflessioni pubblicate nel Febbraio 2005 da parte del <a href="http://www.cismai.org/argomenti/vita_del_coordinamento/anno2006/AffidamentoCondiviso_OsservazioniDirettivoCISMAI.pdf">Consiglio Direttivo nazionale del CISMAI</a> (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), a commento della proposta di legge sull&#8217;affidamento condiviso che era allora in discussione (diventerà L. 54/2006), in cui il CISMAI metteva in guardia contro una presunta &#8220;<em>pericolosa semplificazione nella misura in cui intende imporre un unico modello di affidamento per tutte le separazioni</em>&#8221; e segnalava per prima la possibilità che la conflittualità configurasse talvolta una forma di vera violenza (anche solo psicologica), sufficiente ad escludere un genitore dall&#8217;affido (&#8220;<em>in tutti i casi analoghi in cui non può parlarsi di “conflitto” in senso tecnico e di “conflittualità” fra i genitori poiché uno dei due aggredisce e l’altro subisce senza confronto-scontro, dovrebbe essere esplicitamente escluso l’affidamento condiviso in quanto vi è indice di assenza di adeguata capacità genitoriale nel genitore autore della violenza</em>&#8220;); nello stesso documento, il direttivo del CISMAI giungeva poi a postulare una controindicazione ancor più generica, &#8220;<em>l’affidamento condiviso non dovrebbe essere automaticamente disposto anche per il caso di forte conflittualità fra genitori, che certamente impedisce un’attuazione concreta del “progetto di affidamento condiviso”, che incidendo su diritti della persona e su posizioni per loro natura non statiche, non potrà contemplare tutte le ipotesi reali di gestione della quotidianità del figlio, quando i genitori dovranno necessariamente essere capaci di interagire senza conflittualità nell’esclusivo interesse del minore a meno di non dover continuamente chiedere l’intervento del Giudice per verificare ogni scelta</em>&#8220;). La sentenza n° 16593/2008 adesso ci ricorda invece che la mera conflittualità, per quanto aspra (se resta &#8220;leale&#8221; tra i due coniugi, ovvero senza  tentativi di alienazione reciproca), non dovrebbe mai essere presa a ragione sufficiente per rinunciare all&#8217;ideale di bigenitorialità;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>un contrapposto &#8220;<em>nuovo mito</em>&#8220;</strong> (che sta prendendo sempre più piede tra i nuovi sostenitori della &#8220;<em>bigenitorialità a tutti i costi</em>&#8220;), secondo il quale l&#8217;affidamento debba risultare condiviso sempre e comunque, anche nei casi di PAS (sindrome da alienazione parentale), in aperto contrasto con la stessa interpretazione di Richard Gardner, che proponeva invece l&#8217;imposizione di duri regimi di separazione del minore dal genitore <em>alienante</em>, come unica arma per impedirgli di estinguere del tutto il rapporto con l&#8217;<em>alienato</em>. La piena bigenitorialità è un valore ideale per cui è certamente giusto spendersi, ma non andrebbe dimenticato che essa si può trasformare in una <strong>utopia illusoria</strong> quando è aggredita da un vero e proprio tentativo di alienazione da parte di uno dei due genitori, soprattutto se massiccio e guidato da importanti disturbi di personalità (del tipo che difficilmente si lascerebbero ammansire solo da buoni propositi e blande raccomandazioni). Coloro che non sentono l&#8217;urgenza di tenere il minore sufficientemente separato e protetto dall&#8217;<em>alienante</em>, spesso non ottengono altro risultato che lasciare spazio a costui per terminare la propria opera di soppressione del rapporto tra il minore e l&#8217;ex coniuge <em>alienato</em>. Ne deriva che, in barba alle speranze dei benintenzionati, di fronte alla PAS grave uno dei due rapporti genitoriali potrebbe risultare comunque spacciato, e rischia inoltre di sopravvivere proprio quello &#8220;meno buono&#8221; qualora ci si illuda di poterli salvare entrambi, impuntandosi su un condiviso impossibile. &#8220;<em>Bigenitorialità</em>&#8221; e &#8220;<em>affidamento condiviso</em>&#8221; non sono affatto sinonimi e non vanno ingenuamente confusi, come se fossero tra di loro in rapporto diretto ed univoco, per cui basti invocare l&#8217;uno per ottenere sempre anche l&#8217;altro. Venendo al caso trattato dalla sentenza n. 16593/2008, nonostante le citate manovre paterne di screditamento verso l&#8217;altro genitore e alienazione dal figlio appaiano solo di media gravità rispetto alla fenomenologia generale della PAS, la sentenza li ha valutati comunque come gravi comportamenti pregiudizievoli, in linea di principio sufficienti a giustificare inidoneità dell&#8217;<em>alienante</em> e disporre un affidamento esclusivo al genitore <em>alienato</em>. Si ribadisce in ciò lo spirito gardneriano originario dell&#8217;esclusione dell&#8217;<em>alienante</em> dall&#8217;affidamento come dispositivo anti-PAS e come manovra estrema di salvataggio di una bigenitorialità, magari temporaneamente amputata, ma almeno realistica.</li>
</ul>
<p>In conclusione, la sentenza 16593/2008 impone una radicale differenziazione operativa tra mera <em>conflittualità genitoriale</em> da un lato, e le vere e proprie <em>manovre di alienazione</em> dall&#8217;altro, riconoscendo solo a quest&#8217;ultime una grave potenzialità di pregiudizio per il benessere del minore, criterio <strong>necessario e sufficiente</strong> a motivare una sospensione della bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco al genitore <em>alienato</em>.</p>
Posted in alienazione genitoriale Tagged: affidamento condiviso, bigenitorialità, conflittualità, Richard Gardner <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/corradolopriore.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/corradolopriore.wordpress.com/24/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=24&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		<title>MMPI: dove abbiamo sbagliato?</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/24/mmpi-dove-abbiamo-sbagliato/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMPI]]></category>
		<category><![CDATA[oggettività e psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti psicodiagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Starke Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Galimberti]]></category>

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		<description><![CDATA[Le scienze della psiche sono (per definizione) le scienze della soggettività. Devono (e possono) i loro strumenti di indagine produrre oggettività?
Ce ne parla Umberto Galimberti in un articolo comparso su La Repubblica (&#8220;Che cosa si studia oggi nelle facoltà di psicologia?&#8220;). L&#8217;unico argomento che non condivido affatto con Galimberti è la sua preoccupazione per una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=8&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Le scienze della psiche sono (per definizione) le scienze della soggettività. <a href="http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/23/oggettivita-e-scienze-della-psiche-matrimonio-impossibile/">Devono (e possono) i loro strumenti di indagine produrre oggettività</a>?</p>
<p>Ce ne parla <strong>Umberto Galimberti</strong> in un articolo comparso su <em>La Repubblica</em> (&#8220;<em><a href="http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/000104.htm" target="_blank">Che cosa si studia oggi nelle facoltà di psicologia?</a></em>&#8220;). L&#8217;unico argomento che non condivido affatto con Galimberti è la sua preoccupazione per una deriva &#8220;biologico-naturalistica&#8221; delle scienze della psiche, che a me sembra invece il loro doveroso approdo epistemologico. Semplice divergenza terminologica forse, poiché per tutto il resto l&#8217;articolo di Galimberti è una perfetta sintesi prescrittiva per la psichiatria e la psicologia moderne. Dove si chiede ad esempio di <strong>ripartire in modo convinto dalla psicopatologia, dal colloquio, dalla soggettività che regge la fenomenologia</strong>.</p>
<p>Galimberti si preoccupa della scomparsa della psicopatologia e del punto di vista soggettivo dai programmi delle facoltà psicologiche: &#8220;<em>Obbligatori sono invece gli esami di  statistica e di testistica, come se nell&#8217;approccio clinico  capire cosa passa nel vissuto del paziente avesse  decisamente meno rilevanza di quanto non ne abbia  rassemblare dati grezzi per indagini statistiche, o  somministrare test che danno tanto l&#8217;impressione di  scientificità, dove è garantita la professionalità dello  psicologo anche nel fallimento dell&#8217;incontro</em>&#8220;.</p>
<p><strong>I </strong><strong>test come mera illusione di oggettività</strong>? Seguiamo il percorso di Galimberti.<span id="more-8"></span></p>
<h3>A) Galimberti &amp; Hathaway</h3>
<p>Negli anni &#8216;30, un gruppo di lavoro presso la University of Minnesota, coordinato da Starke R. Hathaway (psicologo e psicofisiologo) e J. C. McKinley (neuropsichiatra) hanno ideato e costruito il <strong>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</strong> (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/MMPI" target="_blank">MMPI</a>), il test &#8220;oggettivo&#8221; di personalità tuttora più conosciuto e diffuso nel mondo (dal 1995 nella versione <strong>MMPI-2</strong>).</p>
<p>Ma nel 1972, in un articolo che ha per titolo: &#8220;<em>Where have we gone wrong? The mistery of the missing progress</em>&#8221; (in J.N. Butcher, <em>Objective Personality Assessment</em>, Academic Press, New York, 1972), proprio <strong>Starke Hathaway</strong> mosse critiche radicali all&#8217;impiego dei metodi naturalistici nell&#8217;indagine sulla personalità, rimangiandosi, con rara onestà, il lavoro di tutta una vita che lo aveva reso famoso. Ecco le sue parole: &#8220;<em>Se il lettore sostiene la tesi che lo sforzo degli ultimi quarant&#8217;anni abbia prodotto test e inventari di personalità di sicura efficacia, lascio a lui il compito di provarlo&#8230; Devo ammettere che posso impiegare solo deboli argomenti a favore della validità pratica dei test&#8230; Se mi chiedessero di esibire un&#8217; evidenza convincente che, in un&#8217;ora, un determinato intervistatore non può fare bene e meglio, non esiterei ad accettare la sfida</em>&#8220;.</p>
<p>Hathaway cerca quindi i motivi del fallimento (questo è il mistero) in una serie di indizi: il costrutto elusivo, l&#8217;origine complessa, i criteri impossibili, la strategia improduttiva, arrivando alla conclusione che <strong>non si possono applicare nello studio della personalità &#8220;</strong><em><strong>gli stessi strumenti matematici e gli stessi disegni di ricerca</strong> che sono serviti per risolvere problemi in altri campi della scienza</em>&#8220;. E questo perché: &#8220;<em>L&#8217;analisi fattoriale, l&#8217;analisi della varianza e altri feticci sono procedure standard per l&#8217;analisi della personalità, ma ciò che non va nei test è stato causato proprio dalla applicazione di queste strategie statistiche</em>&#8220;, per cui &#8220;<em>lancio una sfida alla metodologia della scienza applicata alla psiche, invocando perfino uno scetticismo iconoclasta; comunque non darò nessuna direttiva convincente per qualcosa di nuovo</em>&#8220;.</p>
<p>A mo&#8217; di chiosa Hathaway osserva che: &#8220;<em>Leggendo questo, un collega dichiarò che si stanno facendo molti progressi nella conoscenza della schizofrenia stabilendo o osservando correlazioni e procedendo nella scoperta di parametri che sembrano riferirsi all&#8217;andamento non lineare di &#8220;r(a)&#8221;</em><em>. Ma un altro collega disse che, alla mia età, potevo permettermi di dire qualunque cosa. Grazie a questo privilegio, rispondo al mio primo collega che lo sapevo già. Ho visto così tanti parametri e correlazioni sulla schizofrenia cambiare in continuazione, che la sua fiducia sembra essere basata più su un entusiasmo giovanile verso la scienza, che sulla probabilità che si stiano facendo effettivi progressi</em>&#8220;.</p>
<p>Il testo completo di Hathaway è apparso in traduzione italiana nel volume “<em>La diagnosi testologica</em>” (a cura di Franco Del Corno e Margherita Lang, Franco Angeli Editore, 1989) con il titolo: “<strong><em>Dove abbiamo sbagliato? Il mistero del progresso scomparso</em></strong>”, ma gli studenti oggi non lo possono più leggere perché nella riedizione del 1997 sono riapparsi tutti gli altri saggi tranne questo (mi domando se anche questo sia il mistero del progresso scomparso, <em>n.d.a.</em>).</p>
<p>Galimberti ci consiglia l&#8217;ottimo lavoro di <strong>Maria Armezzani</strong> “<em>L&#8217;indagine di personalità</em>” (La Nuova Italia Scientifica, 1995), dove c&#8217;è un paragrafo dedicato al ripensamento di Hathaway, con un riassunto e la trascrizione di molti passi, nonché i cambiamenti intervenuti nella somministrazione del test, che però riguardano solo la standardizzazione su nuovi campioni e lo svecchiamento di alcuni item, ma non la struttura dell&#8217;inventario che resta ancorata alle stesse superate categorie, per giunta rinnegate dal suo ideatore.</p>
<p>In conclusione, Galimberti si rivolge ancora &#8220;<em>agli studenti di psicologia con indirizzo clinico di Padova  che chiedono come si può comprendere, al di là dei test, il  disagio e la sofferenza a cui la loro laurea dovrebbe in  qualche modo abilitarli, consiglio loro di dedicare un bel po&#8217;  del loro tempo ai libri di psicopatologia (&#8230;) E sotto le apparenze della  professionalità, che ostenta sicurezza e ottiene  riconoscimento sociale, siamo un&#8217;isola che dolorosamente  non riesce a farsi dialogo, quando invece è proprio questo il  compito dello psicologo e dello psichiatra</em>&#8220;.</p>
<h3>B) Helmes &amp; Reddon</h3>
<p>Meritava indugiare sulle belle riflessioni di Galimberti, torniamo adesso al MMPI per la citazione di altre due fonti critiche. Segnalo innanzitutto una notissima review del 1993 ad opera di <strong>Helmes &amp; Reddon: &#8220;A perspective on developments in assessing psychopathology: A critical review of the MMPI and MMPI-2</strong>&#8221; (<em>Psychological Bulletin, 113 (3)</em>, 453-471).</p>
<p>Dall&#8217;abstract: &#8220;<em>Many concerns have been raised about the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), but the emphasis on continuity during its revision precluded addressing many of these problems in the new MMPI-2. In this review, problems with the MMPI and MMPI-2 are explicated in an effort to promote more informed use of this and other tests of psychopathology. Major theoretical concerns include the lack of a consistent measurement model, heterogeneous scale content, and suspect diagnostic criteria. Serious structural problems include the overlap among scales, lack of cross-validation of the scoring keys, inadequacy of measures of response styles, and suspect norms. Six minor problems and new issues for the MMPI-2 are also discussed. It is concluded that although the MMPI-2 is an improvement over the MMPI, both are <strong>suboptimal from the perspective of modern psychometric standards</strong> for the assessment of psychopathology</em>&#8220;.</p>
<h3>C) Rogers</h3>
<p>Passiamo infine ad una review firmata nel 2003 da <strong>Richard Rogers</strong>, uno dei massimi esperti della forensic psychiatry statunitense: &#8220;<em>Forensic Use and Abuse of Psychological Tests: Multiscale Inventories</em>&#8221; (Journal of Psychiatric Practice Vol. 9, No. 4). Rogers introduce innanzitutto una importante precisazione sulla oggettività degli inventari di personalità: &#8220;<em>Multiscale inventories have sometimes been referred to as “objective tests,” an expression still used periodically. <strong>The term “objective tests” is a misnomer that may create a false impression</strong> among mental health professionals. <strong>Although the scoring is objective, the interpretation is not</strong>. In practice, clinicians generally select specific interpretations from a panoply of already published possible interpretations, such as those found in an MMPI-2 handbook or a computerized report. This issue of selective interpretations will be discussed in more detail below with reference to “cherry-picking”</em>.</p>
<p>Rogers riassume i <strong>tre diversi atteggiamenti</strong> che si riscontrano negli psichiatri, di fronte all&#8217;utilizzo (o l&#8217;abuso) degli inventari di personalità. Purtroppo ciascuno dei tre, se non integrato e supportato da una buona conoscenza del test e dei suoi limiti, appare a Rogers &#8220;<em>less than ideal</em>&#8220;:</p>
<ol>
<li><em><strong>Dismiss and discount</strong>. The first option is to dismiss multiscale inventories as unnecessary or superfluous to psychiatric evaluations. Although this alternative may sometimes be tempting, multiscale inventories should not be discounted entirely. These measures are commonly used by the majority of psychiatrists, psychologists, and other mental health professionals, especially in forensic consultations. Multiscale inventories are often an integral component of diagnostic evaluations.</em></li>
<li><em><strong>Use directly</strong>. The second option is to purchase testing services directly from test firms. This option appears to be favored (implicitly at least) by the American Psychiatric Association in the APPI Handbook of Psychiatric Measures.4 That text details practical issues, such as costs and contact information, for multiscale inventories. The basic limitation of this option lies in the necessarily generic nature of computerized reports; their encyclopedic approach to interpretation is overly inclusive, combining empirically tested findings with weak correlates and theoretically driven suppositions about the individual being tested. How does one separate the comparatively sparse wheat from the overly abundant chaff?</em></li>
<li><em><strong>Use through consultation</strong>. The third option, consistent with discipline-based practice, is to use an expert consultant for multiscale inventory interpretations. The psychiatrist would rely on another professional, typically a clinical psychologist, for the interpretation of profiles and concomitant response styles. A forensic psychologist may be recommended when legal matters are involved. The main limitation of this option is in the selection of a consultant; a substantial minority of doctoral-level psychologists have only a basic knowledge of specific test interpretation. The consulting psychologist should be very familiar with current studies on the applicability, validity, and reliability of the inventories used and ideally should have advanced training in their design and use.</em></li>
</ol>
<p>Rogers indica anche <strong>tre trappole nell&#8217;interpretazione</strong> dei questionari di personalità. Due di esse sono prettamente linguistiche: le difficoltà di lettura e comprensione degli items; l&#8217;indimostrata equivalenza linguistica delle versioni tradotte in altre lingue. La terza è invece clinica ed ermeneutica ed ha a che fare col rischio delle cosiddette <em><strong>cherry-picking interpretations</strong></em>: &#8220;<em>How does the clinician select the “correct” interpretation of a test when faced with dozens—sometimes hundreds—of possibilities? Clinicians with sophisticated knowledge of the test validation may be able to select those interpretations that are best validated. A common error for most clinicians, however, is selecting the interpretation that “best fits” the individual patient. This process of “taking the best and leaving behind the rest” is known as cherry-picking. It is a dangerous enterprise that involves self-selecting confirming interpretations and discarding interpretations that do not fit one’s own clinical view. Cherry-picking constitutes an extreme form of confirmatory bias and should not be used in clinical or forensic practice. Psychiatrists should routinely ask their consultants, “Given the number of possible interpretations, how did you arrive at these conclusions?” and “Were there other interpretations that did not fit the patient as well?” As a practical solution, I suggest tha</em>t psychiatrists shape their referral questions to minimize cherry-picking&#8221;.</p>
<p>Sulle 10 scale cliniche di base Rogers commenta: &#8220;<em>Unfortunately, the names of these scales are misnomers. For example, elevations on the Schizophrenia [Sc] scale are found in a range of disorders and cannot be used as direct evidence of schizophrenic disorders. These misnomers are likely to mislead professionals unfamiliar with the MMPI-2 and its interpretation process</em>&#8220;.</p>
<p>Sulle altre scale: &#8220;<em>Hundreds of specialized research scales that often have either focused or limited clinical applications. Some scales have been extensively validated in peerreviewed research; many others have not</em>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;analisi di Rogers non esclude certamente l&#8217;utilità dello strumento: &#8220;<em>The MMPI-2 is a well-validated multiscale inventory that can be used with a wide range of inpatients and outpatients. Patients should be screened for adequate education (at least 8th grade reading level) and sufficient concentration to complete this lengthy inventory. The MMPI-2 is especially well-suited for cases in which psychiatrists have concerns about a patient’s response styles. Rogers et al. [Rogers R, Sewell KW, Martin MA, et al. Detection of feigned mental disorders: A meta-analysis of the MMPI-2 and malingering. Assessment 2003;10:160–77] completed a comprehensive meta-analysis of 65 feigning studies that compared malingered and genuine MMPI-2 protocols. They found that specific validity scales (especially Scale Fp) can assist in determining cases of possible malingering. In defensive patients, the MMPI-2 has the most sophisticated methods for detecting minimization of psychological impairment of any current test (e.g., Wiggins Social Desirability). Beyond response styles, the MMPI-2 offers clinical descriptions based on code-types (i.e., combination of highest elevations) and individual scale elevations. Carefully interpreted, MMPI-2 profiles provide useful data about patterns of psychopathology</em>&#8220;.</p>
<p>Molte le fonti di possibili errori interpretativi e diagnostici, anche nel senso del non riconoscimento di quadri psichiatrici: &#8220;<em>Practitioners should note the common misinterpretation of “within normal limits” (“WNL”) profiles. When none of the clinical scales is elevated (i.e., all scale scores are below a T score of 65), many mental health professionals erroneously equate the lack of clinical elevations with an absence of psychopathology or impairment. The “WNL” profile is often found in chronic populations and cannot be interpreted as a “healthy” profile. The “WNL” profile is the most common patient profile, occurring in approximately 30% of referrals</em>&#8220;.</p>
<p>In queste condizioni, è evidente che poche sono le certezze che davvero si possono trarre dal questionario, che va ridimensionato al ruolo di strumento di assistenza nella formulazione e nel vaglio di ipotesi da parte del clinico esperto: &#8220;<em>Psychiatrists are urged to use a psychological consultant to address the myriad interpretations possible for the MMPI-2. As noted previously, computerized reports can be less than helpful to mental health professionals who are not versed in the test itself. The daunting task of separating the wheat from the chaff should only be undertaken by those with specialized MMPI-2 training</em>&#8220;.</p>
<p>Rogers dedica la propria riflessione sui questionari multi-scala anche allo specifico delle applicazioni peritali e forensi: &#8220;<em>Multiscale inventories are something like utility players in baseball. They perform well for a variety of purposes but do not excel at any highly specialized task. Psychiatrists are therefore likely to value multiscale inventories for the general clinical information they provide; however, <strong>clinicians should not try to make direct linkages between test interpretations and specific diagnoses or legal capacities</strong>. For example, each of the three multiscale inventories discussed here has individual scales designed to discover and assess antisocial features. Should elevations on these scales— even marked ones—be seen as evidence of antisocial personality disorder? The answer is definitely not. Although they measure antisocial characteristics, these scales are not effective in establishing a DSM-IV diagnosis of antisocial personality disorder. Moreover, these scales on the different tests are not highly correlated with each other, which indicates that they are measuring different facets of antisocial, asocial, and delinquent characteristics. Like the metaphor of the utility player, multiscale inventories can provide general information about antisocial characteristics but are <strong>ineffective at furnishing detailed data regarding diagnosis or risk management</strong></em>&#8220;.</p>
<p>Il sistema giudiziario statunitense pone limiti e standard precisi all&#8217;ammissibilità della prova scientifica nel processo, che non sempre vengono raggiunti dagli inventari di personalità come il MMPI: &#8220;<em>Forensic professionals should carefully consider whether or not the multiscale inventories will pass muster under the Daubert standard and related case law that limits expert testimony to scientifically established data. The U.S. Supreme Court’s landmark decision in Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. established general parameters for the admissibility of scientific and expert testimony. Conclusions from tests and other assessment methods must be empirically testable with a known or knowable error rate. As gatekeepers, trial courts have been discriminating in their decisions about when multiscale inventories are admissible. For example, the Supreme Court of New Hampshire refused to allow MCMI and MMPI-2 results to be used for profiling sex abusers</em>&#8220;.</p>
<p>Concludiamo con Rogers: &#8220;<em>I greatly value multiscale inventories for what they are able to accomplish, but strongly recommend that practitioners clearly understand their limitations. By discussing some of those limitations, psychiatrists and other professionals can become more sophisticated users of these measures. To accept all of the marketing claims supporting multiscale inventories would be a serious error; to dismiss these inventories categorically would be equally misguided</em>&#8220;.</p>
<p align="right">[Ringrazio il collega Gianluca Castelnuovo per le preziose segnalazioni]</p>
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		<title>Lucidi di psicodiagnostica</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/24/lucidi-di-psicodiagnostica/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[oggettività e psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti psicodiagnostici]]></category>

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		<description><![CDATA[[Novità: aggiornato al 2009]
Pubblico copia liberamente scaricabile (formato .pdf) delle slide utilizzate nel corso del recente seminario tenuto all&#8217;Università di Padova (Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense), in data 9/10 Febbraio 2009, sull&#8217;argomento:
&#8220;La psicopatologia, la psicodiagnostica e i 7 peccati capitali in psichiatria moderna&#8220;
Lucidi Psicodiagnostica Forense 2009
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=16&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>[Novità: aggiornato al 2009]</p>
<p>Pubblico copia liberamente scaricabile (formato .pdf) delle slide utilizzate nel corso del recente seminario tenuto all&#8217;Università di Padova (<strong>Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense</strong>), in data 9/10 Febbraio 2009, sull&#8217;argomento:</p>
<p style="text-align:center;">&#8220;<em>La psicopatologia, la psicodiagnostica e i 7 peccati capitali in psichiatria moderna</em>&#8220;</p>
<p><a href="http://corradolopriore.files.wordpress.com/2009/03/lopriore-psicodiagnosticaforense2009.pdf">Lucidi Psicodiagnostica Forense 2009</a></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/corradolopriore.wordpress.com/16/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/corradolopriore.wordpress.com/16/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/corradolopriore.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/corradolopriore.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/corradolopriore.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/corradolopriore.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/corradolopriore.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/corradolopriore.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/corradolopriore.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/corradolopriore.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/corradolopriore.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/corradolopriore.wordpress.com/16/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=16&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		<title>DSM: il re è nudo</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/23/dsm-il-re-e-nudo/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti psicodiagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[dsm-iv-tr]]></category>

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		<description><![CDATA[Per molti periti e consulenti tecnici attivi nei nostri tribunali, lo strumento psicodiagnostico principe è rappresentato dal Manuale Diagnostico e Statistico DSM-IV-TR (APA, 2000). Sembrano tutti d&#8217;accordo su questo punto, guai a toccare il DSM, è il simbolo della scienza psicodiagnostica per la psichiatria moderna. Ma le cose stanno proprio così?
Il DSM è uno strumento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=7&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Per molti periti e consulenti tecnici attivi nei nostri tribunali, lo strumento psicodiagnostico principe è rappresentato dal Manuale Diagnostico e Statistico <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders" target="_blank">DSM-IV-TR</a> (APA, 2000). Sembrano tutti d&#8217;accordo su questo punto, guai a toccare il DSM, è il simbolo della scienza psicodiagnostica per la psichiatria moderna. Ma le cose stanno proprio così?</p>
<p><span id="more-7"></span>Il DSM è uno strumento psicodiagnostico? No, non lo è. A differenza di quanto da alcuni ingenuamente sostenuto, non si fa diagnosi <em>per mezzo</em> del DSM.</p>
<p>Ed è anche teoricamente infondato. Che non vuol dire che sia &#8220;falso&#8221;, è solo infondato, non riflette un chiaro e solido paradigma scientifico. Va utilizzato, certo, è ancora una guida indispensabile per l&#8217;uniformazione della terminologia e per la comunicazione tra esperti di formazione diversa. Contiene dati probabilistici e riflette interessanti convincimenti maggioritari nella comunità degli psichiatri. Ma non è fondato su alcuna vera scienza psicopatologica (anzi, purtroppo è densamente intriso di un guazzabuglio di teorie esplicative, faziose, confuse, nascoste, addirittura negate). Insomma, il DSM non &#8220;fa scienza&#8221;, non è super-partes, non produce verità che possono essere imposte a chi non ne riconosce il valore.</p>
<p>Per le perizie psicologiche o psichiatriche, può comunque essere adoperato, ai fini ad esempio della definizione terminologica finale. Ma non &#8220;fa testo&#8221;, non &#8220;fa diagnosi&#8221;, non dimostra nulla di per sé.</p>
<p>Alcuni inorridiscono quando si ricorda loro che cosa sia davvero il DSM. Lesa maestà. Per non offendere la sensibilità di nessuno e per non essere accusato di eccessiva faziosità, mi limito allora a riportare alcune citazioni, tratte dallo stesso manuale DSM-IV-TR:</p>
<p>«<em>sebbene in questo manuale venga fornita una classificazione dei disturbi mentali, si deve ammettere che nessuna definizione specifica adeguatamente i confini precisi del concetto di “disturbo mentale”. Questo concetto, come molti altri in medicina e nella scienza, manca di una definizione operativa coerente che copra tutte le situazioni</em>»</p>
<p align="right">(DSM-IV-TR, Introduzione)</p>
<p align="left">«<em>Sebbene il titolo di questo volume sia “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali”, la dizione “disturbi mentali” implica sfortunatamente una distinzione tra disturbi “mentali” e disturbi “fisici”, che rappresenta un riduttivo anacronismo riguardante il dualismo mente/corpo. Un’ampia letteratura documenta che c’è molto di “fisico” nei disturbi “mentali” e molto di “mentale” nei disturbi “fisici”. Il problema sollevato dalla dizione disturbi “mentali” è più chiaro di quanto non sia stata la sua soluzione e, sfortunatamente, la dizione permane nel titolo del DSM-IV poiché non abbiamo trovato un sostituto appropriato</em>»</p>
<p align="right">(DSM-IV-TR, Introduzione)</p>
<p align="left">«<em>Nel DSM-IV non vi è nessuna presunzione che ogni categoria di disturbo mentale sia una entità totalmente distinta, con confini assoluti che la separano dagli altri disturbi mentali o dalla normalità. Non esiste nemmeno l’assunto che tutti gli individui descritti all’interno dello stesso disturbo mentale siano simili da tutti i punti di vista. Quindi, il clinico che utilizza il DSM-IV dovrebbe considerare che gli individui che condividono una diagnosi possono essere eterogenei anche riguardo alle caratteristiche che definiscono la diagnosi, e che i casi limite saranno difficili da diagnosticare se non in modo probabilistico</em>»</p>
<p align="right">(DSM-IV-TR, Introduzione)</p>
<p align="left">«<em>nessuno allora, all’inizio di questo progetto, immaginava quale sarebbe stato il peso del DSM. Noi pensavamo che avrebbe avuto un ruolo utile nel controllare il linguaggio in psichiatria, senza regole, che si sarebbe instaurato un costume diagnostico più corretto e meno “fantasioso”, <strong>ma non che si sarebbe posto come manuale di riferimento</strong> (…) Alcuni di noi avvertono voglia di psicopatologia, di criteri eziopatogenetici, per paura che i “distinguo” empirici finiscano per complicarsi come le mappe delle metropolitane che ti portano dappertutto ma in cui è facile perdersi</em>»</p>
<p align="right">(Andreoli, Cassano &amp; Rossi, 2001: Presentazione della 4a edizione italiana del DSM-IV-TR)</p>
<p style="text-align:left;">-</p>
<p style="text-align:left;">Ulteriori riferimenti bibliografici:</p>
<ul>
<li>per un primo approfondimento sul problema della validità del sistema DSM e sui limiti dei sistemi categoriali &#8220;politetici&#8221;, suggerisco la lettura di un interessante articolo di Paolo Migone: &#8220;<a href="http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt70-95.htm"><em>Alcuni problemi della diagnosi in psichiatria</em></a>&#8221; (in <em>Il Ruolo Terapeutico</em>, 1995, 70: 28-31);</li>
<li>seguo con interesse <a href="http://philosophyofpsychopathology.blogspot.com/">Massimiliano Aragona</a>, professore a contratto di “Filosofia della Psicopatologia” e &#8220;Psichiatria&#8221; presso l’Università di Roma “La Sapienza”, il quale discute sulla rifondazione della psicodiagnostica e sul superamento del progetto DSM, ormai in crisi (cfr. &#8220;<a href="http://www.ibs.it/code/9788835958536/aragona-massimiliano/aspettando-rivoluzione-oltre.html"><em>Aspettando la rivoluzione</em></a>&#8220;, Ed. Riuniti, 2006).</li>
</ul>
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		<title>Oggettività e scienze forensi della psiche: un matrimonio impossibile</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/23/oggettivita-e-scienze-della-psiche-matrimonio-impossibile/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[oggettività e psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti psicodiagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[John Searle]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Galimberti]]></category>

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		<description><![CDATA[Contesto l&#8217;applicazione della terminologia &#8220;oggettivo&#8221; o &#8220;obiettivo&#8221; a qualsivoglia metodica di indagine primariamente psicologica, psichiatrica, psicodiagnostica (sia essa clinica, relazionale, osservativa, testistica ecc.).
A meno di non voler ricadere nel &#8220;comportamentismo metodologico&#8221;, ovvero l&#8217;osservazione formale del comportamento in assoluta astensione dall&#8217;inferire alcunché sul vissuto soggettivo e sulle dinamiche psichiche: questa sarebbe però &#8220;scienza del comportamento&#8221;, non [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=19&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Contesto l&#8217;applicazione della terminologia &#8220;oggettivo&#8221; o &#8220;obiettivo&#8221; a qualsivoglia metodica di indagine primariamente psicologica, psichiatrica, psicodiagnostica (sia essa clinica, relazionale, osservativa, testistica ecc.).</p>
<p>A meno di non voler ricadere nel &#8220;comportamentismo metodologico&#8221;, ovvero l&#8217;osservazione formale del comportamento in assoluta astensione dall&#8217;inferire alcunché sul vissuto soggettivo e sulle dinamiche psichiche: questa sarebbe però &#8220;scienza del comportamento&#8221;, non psicologia.</p>
<p>Di conseguenza, ritengo non esista alcuna tecnica di indagine psicologica (propriamente detta), nell&#8217;ambito della clinica della salute mentale, che possa fregiarsi di qualsivoglia obiettività.</p>
<p><span id="more-19"></span>Ciò vale esattamente allo stesso modo anche per quegli strumenti e test psicologici che dispongono di un corredo quantitativo e statistico per l&#8217;analisi e l&#8217;interpretazione delle osservazioni (ad es. prove neuropsicologiche, scale Wechsler, questionari multiscala tipo <a href="http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/24/mmpi-dove-abbiamo-sbagliato/">MMPI</a>, Comprehensive System di Exner, etc): si ricorda a tale proposito che la formalizzazione delle procedure di scoring e l&#8217;applicazione di griglie quantitative ai dati raccolti, sono passaggi utili solo a facilitare l&#8217;organizzazione delle osservazioni ed il ragionamento clinico, ma non rendono magicamente &#8220;oggettivi&#8221; dei dati che restano sempre soggettivi e frutto della relazione con l&#8217;osservatore e della situazione nella quale sono stati prodotti.</p>
<p>Se dal lavoro dello psicologo si tolgono la soggettività e la relazione con l&#8217;osservatore,  si è tolto tutto e non resta che vuoto formalismo privo di qualsiasi validità e utilità: «<em>Nel caso della coscienza, possiamo compiere una riduzione causale, ma non possiamo compiere una riduzione ontologica senza venir meno alla ragione per cui utilizziamo il concetto. (&#8230;) lo scopo principale per cui utilizziamo il concetto di coscienza è cogliere le caratteristiche soggettive, della prima persona, del fenomeno, e questo scopo viene meno se ridefiniamo la coscienza in termini oggettivi, di terza persona</em>» (J.R. Searle &#8220;<a href="http://www.raffaellocortina.it/catalogo_scheda.asp?idlibro=962" target="_blank">La Mente</a>&#8220;, Raffaello Cortina 2005, pag. 108).</p>
<p>La riduzione della psicologia ad oggettivo, è una pretesa tanto ingenua, quanto follemente sostenuta proprio dalla stessa maggioranza degli esperti di salute mentale (forse per collettivo complesso di inferiorità verso le scienze <em>hard</em>?), i quali dimostrano di non sapere neppure dove stia il proprio tesoro.</p>
<h3>Psicologia vs. psichiatria</h3>
<p>Su questa materia, non vi sono inoltre motivi per sostenere alcuna differenza tra psicologo e psichiatra, in quanto essi applicano le stesse procedure di indagine e accedono alle stesse conoscenze scientifiche sulla psicopatologia. La pretesa di alcuni, per cui la psichiatria godrebbe di uno status scientifico più oggettivo solo in quanto &#8220;medica&#8221;, è infondata, culturalmente imbarazzante e spesso pretestuosa; i due campi sono separati solo per le prassi di intervento consentite e per una diversa tradizione nel porre accenti ed attenzione su piani differenti, mica sono però scienze distinte. Psicologia e psichiatria fanno parte entrambe ed allo stesso titolo delle scienze naturali e biologiche (cfr. J.R. Searle 2005, op. cit.).</p>
<p>Vi sono certamente altre tecniche mediche di indagine sulla psiche e sul cervello che possono (forse) essere davvero definite oggettive, ma non sono quelle primariamente psichiatriche, ad esempio alcune indagini neurofisiologiche o di neuroimmagine (producono informazioni di cui anche lo psicologo e lo psichiatra si avvalgono, ma non sono quelle proprie delle scienze della psiche). Lo stesso invece non è mai possibile, per le osservazioni che emergono nei setting primari dello psicologo o dello psichiatra forense: il termine &#8220;<em>esame psichiatrico obiettivo</em>&#8221; è un ossimoro.</p>
<h3>Il senso e l&#8217;utilità delle scienze della soggettività nel processo</h3>
<p>Quanto finora detto, non significa ovviamente che psicologia e psichiatria non siano discipline scientifiche, esse rientrano invece a pieno titolo tra le scienze naturali e biologiche, svolgendo il ruolo di scienze sistematiche dello studio della prospettiva soggettiva, o delle c.d. &#8220;ontologie in prima persona&#8221;, che sono epistemologicamente <em>irriducibili</em> ad oggettività (cfr. J.R. Searle, 2005, op. cit.). Gli scienziati della psiche non si dispiacciono affatto di non pervenire ad oggettività, il nostro fine conoscitivo ultimo è la soggettività (si veda ad es. l&#8217;opinione di <a href="http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/000104.htm" target="_blank">Umberto Galimberti</a>). La coscienza esiste, ed è pure parecchio interessante.</p>
<p>Ai nostri committenti (giudice, avvocato, servizi) si ricorda che, anche nel processo, i professionisti della salute mentale andrebbero consultati proprio come esperti dello studio della soggettività. Richiedere oggettività nelle nostre valutazioni, corrisponde a pretendere la lettura esterna del pensiero. E&#8217; illusorio ed insensato; sarebbe come avere in casa un rubinetto che gocciola, chiamare l&#8217;idraulico e chiedergli però di usare la chiave inglese per tinteggiare le pareti.</p>
<p>Il consulente tecnico che dichiari, al contrario, di poter soddisfare una richiesta di oggettività pura in psicologia o psichiatria, dovrebbe allora essere considerato con sospetto, in quanto probabilmente non conscio dei limiti epistemologici della propria disciplina e più vulnerabile ad errori nella diagnosi e nel ragionamento medico-legale e criminologico. A dire il vero, credo sia capitato a tutti noi qualche volta di spergiurare sull&#8217;oggettività della nostra scienza, bisogna pur mangiare, e poi vallo a spiegare al giudice che per John Searle esistono anche le scienze non oggettive: poco male, se poi si opera con criterio, il problema sono tutti quei consulenti che invece ci credono sul serio. Pensano di ridurre l&#8217;irriducibile e oggettivizzare l&#8217;inoggettivabile.</p>
<p>Non sarebbero comunque molti i quesiti peritali che possono essere integralmente soddisfatti per mezzo di un esame tomografico del cervello o di un esame del sangue, strumenti medici oggettivi che in tali casi vanno applicati con convinzione, da chi ne abbia competenza. L&#8217;utilità forense del consulente psicologo o psichiatra resta dunque indiscutibile e moderna, in quanto è legata alla necessità della giustizia e della criminologia di affrontare molto più spesso <em>anche</em> la prospettiva puramente soggettiva (intenzionalità, vissuti, motivazioni, incapacità, sofferenza ecc). Il processo interamente &#8220;oggettivo&#8221; è una bizzarra chimera, coltivata purtroppo da molti; ben vengano invece la prospettiva individuale, la fenomenologia e l&#8217;ermeneutica, laddove ancora possono essere utili alla formazione del convincimento.</p>
<p>Il fatto che spesso della soggettività nelle perizie se ne sia abusato in modo improprio, va certamente criticato con fermezza e limitato nelle prassi, ma non cancella mica il bisogno della Giustizia di prospettive soggettive, né deve indurre ad affidarle ad altri che non gli esperti specificamente formati nelle scuole psicologiche/psichiatriche.</p>
<p style="text-align:right;"><em>Ritengo sia materia fondamentale per la psichiatria forense e la psicologia giuridica, invito i colleghi alla discussione, soprattutto se in disaccordo o se sono in grado di segnalarmi tecniche primarie di indagine psichiatrica o psicodiagnostica, che possano essere davvero considerate oggettive in senso epistemologico.</em></p>
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		<title>Il &#8220;Rorschach Debate&#8221;</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/02/23/il-rorschach-debate/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti psicodiagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[comprehensive system]]></category>
		<category><![CDATA[exner]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;esperto in tecniche proiettive deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò utilizzare gli strumenti di indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza&#8220;
Associazione Italiana Rorschach, Linee Guida per l&#8217;Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambito Forense
Come [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corradolopriore.wordpress.com&blog=2957123&post=6&subd=corradolopriore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p align="right">&#8220;<em>L&#8217;esperto in tecniche proiettive deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò utilizzare gli strumenti di indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza</em>&#8220;<br />
Associazione Italiana Rorschach, <a href="http://www.aipgitalia.org/Lineeguida-test-psi.PDF" target="_blank">Linee Guida per l&#8217;Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambito Forense</a></p>
<p>Come professionista e docente, conduco una campagna di informazione professionale rispetto all&#8217;utilizzo del <strong>Reattivo di Rorschach</strong> e delle <strong>altre tecniche proiettive</strong> in psicodiagnostica forense. Nel nostro paese, è molto diffusa l&#8217;applicazione di tali strumenti di indagine psicologica a fini peritali, sia in ambito civile che penale, eppure tale abitudine dei nostri consulenti contrasta col fatto che dalla ricerca siano emerse ben poche prove che tali strumenti possano fornire risposte valide ed attendibili ai quesiti posti dal giudice.</p>
<p>Sono convinto altresì che lo status scientifico generale di tali tecniche sia molto fragile e questionabile.</p>
<p><span id="more-6"></span>Va subito chiarito che tali riserve e considerazioni critiche sono riferibili a tutte le principali varianti interpretative basate su metodi proiettivi, comprendendo in ciò anche i sistemi interpretativi basati su procedure quantitative e standardizzate (ci riferiamo in specifico anche al <strong>Rorschach Comprehensive System di Exner</strong>), che vengono talora erroneamente indicati come strumenti <em>oggettivi</em> di analisi psicologica: a tale proposito, va ricordato che la formalizzazione delle procedure di somministrazione e scoring, pur auspicabile sotto molti punti di vista, non determina affatto l&#8217;obiettività della successiva interpretazione dei dati.</p>
<p>Sono confortato dal fatto che opinioni simili alle mie siano ampiamente maggioritarie nella comunità scientifica internazionale. Ad esempio, in ambito statunitense, il dibattito è stato negli ultimi anni particolarmente vivace ed interessante (sotto l&#8217;appellativo di <em>Rorschach controversy</em> o <em>Rorschach Debate</em>) e ha portato alla diffusione di serie perplessità sulla reale validità psicodiagnostica di certi strumenti.</p>
<p>Per identificare subito la portata di tale riflessione, si valuti il fatto che nel 2000 la <strong>Presidential Task Force sull&#8217;Assessment della Division 12 (Clinical Psychology) dell&#8217;American Psychological Association (APA)</strong> ha sconsigliato di proseguire l&#8217;insegnamento delle tecniche proiettive nei cicli formativi universitari per psicologi. Inoltre, in alcuni stati USA, l&#8217;utilizzo di tali tecniche di indagine non viene ammesso nel processo, in quanto non sempre è stato valutato che esse raggiungano gli standard richiesti per le prove scientifiche (ad es. il criterio Daubert); in alcuni casi, è avvenuto che consulenti esperti venissero ricusati, per aver basato le proprie conclusioni su tecniche proiettive, essi possono addirittura rischiare per questo procedimenti di natura deontologica. Pur prendendo le distanze da alcuni eccessi iconoclasti, il nostro sistema giudiziario non può tenere ancora gli occhi chiusi rispetto al dibattito in corso.</p>
<h3><strong>Alcuni miti sul test di Rorschach</strong></h3>
<p>Quanto detto stride evidentemente con l&#8217;attuale situazione nel campo della perizia o consulenza tecnica psicologica in Italia. Il Reattivo di Rorschach e gli altri test proiettivi di personalità vengono largamente impiegati e sono talora addirittura presentati come necessari all&#8217;indagine peritale psicologica, senza alcuna necessità da parte del consulente di giustificarne ulteriormente la scelta e chiarirne in perizia i limiti. Nella mia esperienza, mai ho assistito o mi è giunta notizia della esecuzione di un reale contro-esame del consulente tecnico, sull&#8217;adeguatezza del test di Rorschach rispetto al quesito peritale.</p>
<p>Ho raccolto alcuni dei <strong>&#8220;miti&#8221; forensi diffusi attorno ai test proiettivi</strong>, asserzioni tanto radicate nella pratica di alcuni consulenti o tribunali da non richiedere apparentemente alcuna messa in discussione:</p>
<ul>
<li>il test di Rorschach è il più completo;</li>
<li>il test di Rorschach permette di scoprire verità più   profonde e intime, che non sarebbe possibile conoscere senza   la sua somministrazione;</li>
<li>il test di Rorschach è utile, a condizione che sia   somministrato e interpretato correttamente (intesa come condizione   <em>sufficiente</em>);</li>
<li>una certa interpretazione del test è valida perchè   è stata commissionata agli esperti della Scuola Romana   (sono a conoscenza personale di diverse situazioni in cui tale   condizione <em>sufficiente</em> sia stata addirittura posta come   <em>necessaria</em> per la sua validità);</li>
<li>&#8220;un Rorschach ci vuole&#8221;.</li>
</ul>
<p>Veri e propri miti, che si perpetuano nel tempo e nella tradizione psicologico-giuridica sia orale che scritta: verità auto-evidenti, che possono essere affermate, scritte o insegnate, senza apparentemente sentire alcun dovere di motivarle o di corredarle della doverosa bibliografia scientifica di riferimento. Nelle nostre consulenze può accadere il paradosso che sia invece chi non utilizza i test proiettivi a doversi talora giustificare, come se fosse implicito che tali strumenti siano indispensabili per validità ed efficacia psicodiagnostica<span style="color:#ff0000;"> </span><span style="color:#ff0000;">(1)</span>.</p>
<p>Alcuni obietteranno che in realtà sono ovunque molteplici le raccomandazioni ad un corretto utilizzo dei test ed alla verifica del loro status scientifico e dei loro limiti, vengono infatti ripetute in ogni corso accademici o extra-accademici e nella manualistica specializzata. Ne potrebbe essere esempio autorevole la raccomandazione citata in apertura di questo articolo, contenuta al primo punto delle <em>Linee Guida per l&#8217;Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambito Forense</em>, promulgate dall&#8217;<em>Associazione Italiana Rorschach</em> e dall&#8217;<em>Associazione Italiana di Psicologia Giuridica</em>.</p>
<p>Giungiamo così al primo problema metodologico che si intende mettere in luce: pur quando sono presenti, alle doverose raccomandazioni, non sembra mai far seguito l&#8217;altrettanto doverosa messa in pratica. Per la questione della validità delle prove proiettive in relazione ai quesiti giudiziali, risulta molto raro rinvenire nella manualistica psicologico-giuridica o psichiatrico-forense il benchè minimo tentativo di argomentare le proprie indicazioni sulla base dei dati della ricerca e in riferimento al dibattito scientifico. Abbiamo citato l&#8217;esempio del trattato di Fornari, ma il quadro non è dissimile per gli altri principali testi di riferimento nel campo, nella maggior parte dei casi l&#8217;argomentazione verte su una elencazione degli strumenti disponibili o su indicazioni di quale sia quello più utilizzato (invariabilmente il reattivo di Rorschach). Ci si limita dunque ad una descrizione di <em>cosa avviene</em> e rinunciando quasi del tutto a discutere e prescrivere <em>cosa dovrebbe avvenire</em> e perchè. Non fa eccezione neppure il settore della valutazione dei presunti abusi su minori, l&#8217;unico per la cui trattazione si accenna talora all&#8217;impossibilità di rinvenire indici testistici proiettivi ragionevolmente validi ed attendibili; anche in questo caso purtroppo mancano quasi sempre riferimenti bibliografici precisi alla ricerca scientifica internazionale, rischiando così di avvallare implicitamente l&#8217;idea che su questo tema si possa affermare, senza dover giustificare con osservazioni scientifiche pertinenti. Non appare dissimile neppure la situazione nell&#8217;ambito della didattica e formazione professionale: nei limiti di quanto mi è noto personalmente, la trattazione della questione del Rorschach nel processo si ferma solitamente a raccomandazioni generiche, una buona predica a cui difficilmente segue la presentazione e la discussione dei dati, dei fatti, dei contenuti della ricerca scientifica.<br />
Il secondo problema da evidenziare rischia di essere ancora più insidioso e difficile da riconoscere: quando viene affrontato il tema del buon utilizzo del reattivo di Rorschach in ambito forense, l&#8217;argomento viene solitamente trattato quasi solo nei termini delle norme di corretta somministrazione, scoring, comunicazione dei dati. Ad esempio, le suddette linee guida dell&#8217;Associazione Italiana Rorschach, fanno seguire al già citato primo punto altre sette raccomandazioni, che riguardano l&#8217;esigenza di una correttezza tecnica (scelta del linguaggio, analisi quantitativa del dato, setting, formazione teorica) e formale/deontologica (trasmissione dei protrocolli, indipendenza dal ruolo processuale). Nelle fonti didattiche e manualistiche a cui tutti ci possiamo riferire la situazione non è dissimile, sono cioè molteplici e ripetuti gli inviti alla buona pratica sul piano tecnico e deontologico. Per quanto ineccepibili, la moltiplicazione di tali raccomandazioni potrebbe però comunicare la falsa impressione che il problema dell&#8217;uso del test di Rorschach in tribunale risieda solo nel rischio della malpratica e che ci si possa ritenere fortunati e al riparo da problemi se il consulente è in grado di somministrare e interpretare il test. Ciò è estremamente fuorviante, il nucleo critico che stiamo affrontando è relativo ai dubbi sullo status scientifico del test stesso (a cominciare da quelli sulla sua validità di costrutto e validità concorrente) e ai dubbi sulla sua utilità al problem solving giuridico, mentre le regole di buona pratica dovrebbero semplicemente essere date per scontate! Riaffermarle in continuazione, sposta solo l&#8217;attenzione del consulente su un problema che non dovrebbe neppure esistere, mentre la distoglie pericolosamente dalla vera questione, ovvero se da un protocollo Rorschach somministrato secondo tutti i crismi sia possibile trarre informazioni valide ed attendibili al ragionamento peritale, e ciò appare oggigiorno tutt&#8217;altro che assodato. Immaginando per assurdo il confronto con altri sistemi di indagine psicologica, i quali siamo ragionevolmente convinti essere del tutto al di fuori dell&#8217;ambito scientifico (quali ad esempio l&#8217;astrologia o la personologia grafologica), chi mai si preoccuperebbe di appellarsi ripetutamente all&#8217;utilità che tali metodiche vengano applicate senza compiere errori o seguendo alla lettera il proprio &#8220;manuale d&#8217;istruzioni&#8221;? Non è forse un caso che nella trattazione di altri importanti strumenti di indagine della personalità (ad esempio i questionari multiscala), scompaiano o si riducano dalle stesse fonti manualistiche e didattiche i riferimenti alla necessità di una buona pratica, la quale viene giustamente sottointesa nel rivolgersi a professionisti medici o psicologi.<br />
A fronte di questo attuale vuoto formativo quasi assoluto sullo status scientifico delle tecniche proiettive (che come abbiamo visto è fittiziamente riempito da sterili e fuorvianti appelli ad un loro utilizzo tecnicamente e deontologicamente corretto), non sorprende che sia estremamente limitata nella gran parte dei consulenti tecnici attivi nei tribunali civili e penali italiani la comprensione dei limiti delle stesse prove proiettive che essi somministrano o commissionano. Domandiamoci quanti degli esperti al servizio del giudice o delle parti abbiano mai verificato gli studi sulle proprietà psicometriche del reattivo di Rorschach, o le metaanalisi sulla sua validità, o gli studi sull&#8217;applicazione al ragionamento giuridico, che pur esistono in gran quantità nella letteratura internazionale: dovremo purtroppo constatare che sono pochissimi, mentre la gran parte lo utilizza solo per consuetudine, tradizione diffusa, come strumento valido per tutte le stagioni.<br />
Con ciò non si intende negare a priori ogni valore alla tradizione ed alle opinioni diffuse in una comunità scientifica e professionale come la nostra: il visssuto e l&#8217;esperienza della comunità dovrebbe svolgere proprio la funzione di filtro e di convalida rispetto alle indicazioni che provengono dalla ricerca di base. Sarebbe anzi questa una funzione essenziale, sancita anche nel quarto punto del suddetto criterio Daubert (applicato nella gran parte degli Stati Uniti per valutare l&#8217;ammissibilità della prova scientifica): &#8220;<em>whether the method is generally accepted in the relevant scientific community</em>&#8220;. L&#8217;accettazione e la diffusione di uno strumento nella comunità scientifica come suo criterio di validità richiede però necessariamente che tale comunità sia ben preparata e continuamente impegnata in un lavoro attivo di confronto ed aggiornamento rispetto ai dati della ricerca. In mancanza di queste condizioni, e nel desolante disinteresse per il metodo scientifico che sembra pervadere molta pratica psicologico-giuridica attuale, la nostra tradizione e i nostri miti non sembrano poterci guidare molto oltre una sterile auto-perpetuazione.<br />
Sotto un&#8217;altra prospettiva, una paradossale difesa a tutti i costi degli strumenti tradizionali, nonostante o addirittura contro gli stessi dati di realtà a cui essi dovrebbero condurci, non è poi così sorprendente se si valuta quanto tempo e sforzo sia stato investito dalle scienze della psiche nei test proiettivi fin dai propri albori. E ancora più comprensibile in ambito psichiatrico-forense, nel quale riconoscere la scarsa attendibilità degli strumenti finora più utilizzati per capire e decidere, costringerebbe ad ammettere la possibilità di aver commesso finora più errori di quanto non siamo disposti a riconoscerci.<br />
Il problema non sembra risolvibile tramite giuste raccomandazioni, pur ineccepibili, ma impegnandosi a riattivare un processo virtuoso di collegamento tra i professionisti della consulenza psicologica ed il lavoro dei ricercatori. Il mondo accademico e della formazione mi appare gravemente colpevole nel continuare a trascurare questa necessità e limitarsi alle buone prediche.</p>
<h3><strong>Il Rorschach Debate</strong></h3>
<p>La soluzione ai suddetti problemi appare dunque chiara, ma può risultare faticosa, e passa dalla riscoperta del dato scientifico. Il dilemma della validità dei test proiettivi in ambito giuridico non è quello del sesso degli angeli, è disponibile parecchia ricerca interessante da analizzare, non vi è dubbio che sia questa a dover fare da punto di riferimento e non gli ipse dixit della tradizione forense. Sono proprio gli psichiatri e gli psicologi i primi che dovrebbero conoscere ed evitare i rischi epistemologici (circolarità del ragionamento), insiti nel basare le proprie opinioni clinico-forensi sulla soggettività delle proprie impressioni e abitudini, senza una verifica sulla sponda dei dati raccolti in situazione controllata.<br />
Ritengo utile servizio quello di riportare alcuni riferimenti bibliografici principali da cui partire per un approfondimento, senza alcuna pretesa di riassumere in questa sede la complessità dei contenuti scientifici e del dibattito in corso. Si tratta dei lavori di alcuni tra i più rappresentativi esperti statunitensi di testistica psicodiagnostica, i quali si sono più o meno esplicitamente schierati su posizioni pro e contro l&#8217;utilità dei test proiettivi in ambito clinico e forense, in un fiorire recente di pubblicazioni che come già detto ha avuto enorme risonanza sotto l&#8217;appellativo di <em>Rorschach controversy</em> o <em>Rorschach Debate </em>(ma non in Italia, mi sembra che non se ne trovi ancora traccia). Alcuni articoli da cui è possibile iniziare a documentarsi sono:</p>
<ul>
<li>Lilienfeld et al., 2000 (ampia review meta-analitica, <a href="http://www.psychologicalscience.org/pdf/pspi/pspi1_2.pdf" target="_blank">full-text</a>)</li>
<li>Lilienfeld et al., 2001 (riduzione apparsa su Scientific   American nel Maggio 2001, <a href="http://www.psychologicalscience.org/newsresearch/publications/journals/sa1_2.pdf" target="_blank">full-text</a>)</li>
<li>Garb et al., 2001 (<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&amp;db=PubMed&amp;list_uids=11793889&amp;dopt=Abstract" target="_blank">abstract</a> su Pubmed)</li>
<li>Hunsley &amp; Bailey, 2001 (<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&amp;db=pubmed&amp;dopt=Abstract&amp;list_uids=11793892" target="_blank">abstract</a> su Pubmed)</li>
<li>Grove et al., 2002 (<a href="http://www.psych.umn.edu/faculty/grove/104failureofrorschachcomprehensive.pdf" target="_blank">full text</a>)</li>
</ul>
<p>Linko inoltre l&#8217;interessante e documentato botta e risposta che si è tenuto sulle pagine del <em><a href="http://www.apa.org/divisions/div12/clinpj.html" target="_blank">The Clinical Psychologist</a></em>, pubblicazione della <em><a href="http://www.apa.org/divisions/div12/" target="_blank">Society of Clinical Psychology</a></em> (Division 12 dell&#8217;APA):</p>
<ul>
<li>Lohr et al., 2002-03 (<a href="http://www.apa.org/divisions/div12/tcp_journals/Tcp_55_3.pdf" target="_blank">full text</a>, pagg. 4-10)</li>
<li>Weiner et al., 2002-04 (<a href="http://www.apa.org/divisions/div12/tcp_journals/Tcp_55_4.pdf" target="_blank">full text</a>, pagg. 7-12) (<em>è questo   l&#8217;articolo a difesa del RCS che può essere reperito linkato   o tradotto su diversi siti pro-Rorschach stranieri o anche italiani,   ma purtroppo sempre tristemente solitario, isolato da tutto il   resto del dibattito. Ad essere maliziosi, si potrebbe pensare   che dietro simili dimenticanze selettive vi sia poca motivazione   alla diffusione scientifica e tanta ansia di separazione dalle   proprie idee</em>)</li>
<li>Lilienfeld et al., 2003-01 (<a href="http://www.apa.org/divisions/div12/tcp_journals/TCP_5601.pdf" target="_blank">full text</a>, pagg. 6-7)</li>
<li>Weiner et al., 2003-01 (<a href="http://www.apa.org/divisions/div12/tcp_journals/TCP_5601.pdf" target="_blank">full text</a>, pagg. 8-9)</li>
</ul>
<h3><strong>Precisazioni</strong></h3>
<p>A scanso di equivoci, si richiama innanzitutto l&#8217;attenzione sul fatto che, nonostante tale dibattito sia incentrato anche sull&#8217;utilizzo clinico degli strumenti proiettivi, in questa sede mi preme limitare la discussione agli utilizzi di tipo forense. Ciò anche sulla base della considerazione che esiste certamente in ambito clinico una maggiore libertà di movimento del professionista, il quale (pur facendo sempre riferimento a scienza e deontologia) resta direttamente responsabile degli strumenti che adopera e può di solito valutarne l&#8217;uso in tempi più lunghi e in una situazione di relazione significativa con l&#8217;utente. In modo assoluto, con il presente articolo non intendo dunque allargare ai setting clinici o psicoterapici il discorso della validità del test di Rorschach o degli altri test proiettivi.<br />
In secondo luogo, si vuole porre in evidenza il fatto che tutte le sopracitate pubblicazioni e ricerche ricerche hanno come oggetto delle critiche o delle difese il test di Rorschach solo nella versione del Comprehensive System di Exner, intesa come gold standard metodologico, mentre da parte della comunità scientifica statunitense non vengono apparentemente neppure prese in considerazione per l&#8217;utilizzo in ambito forense tutte le altre diverse metodiche di interpretazione, in quanto intrinsecamente valutate come ancora meno confacenti agli standard scientifici ed alla possibilità di una validazione sperimentale. Non sarebbe dunque ragionevole sottrarre i numerosi altri metodi interpretativi esistenti per il Rorschach alla doverosa valutazione in base agli elementi discussi nel dibattito scientifico, in base semplice al fatto che essi non vengono citati.<br />
Infine, è importante segnalare che tale massiccio movimento critico nell&#8217;opinione scientifica è rivolta contro gli strumenti proiettivi stessi, e non contro un loro cattivo uso. Nel caso del test di Rorschach, i risultati della ricerca hanno prodotto solo poche e modeste correlazioni tra indici Rorschach e dati clinici, insoddisfacenti nel ragionamento medico-legale, nonostante sia stata esplorata una vasta gamma di indici e in condizioni esplicite e controllate di somministrazione <span style="color:#ff0000;">(2)</span>. Sulla base dei dati, non vi sono dunque motivi per ritenere che i limiti di tali tecniche di indagine siano superabili moltiplicando gli sforzi sul fronte del rigore metodologico, e ciò conferma quanto precedentemente affermato rspetto all&#8217;irrilevanza degli appelli alla buona pratica &#8220;all&#8217;interno&#8221; della scelta del test proiettivo, quando piuttosto la buona pratica potrebbe risiedere nel dubitare di tale scelta.</p>
<h3><strong>Considerazioni conclusive</strong></h3>
<p>Scopo del presente articolo è quello di richiamare il discorso relativo all&#8217;utilità psichiatrico-forense dei test proiettivi ad un necessario stretto riferimento coi dati della ricerca e di favorire la diffusione presso la comunità psicologico giuridica italiana dei contenuti del cosiddetto <em>Rorschach Debate</em>. Non essendo questa la sede per riassumere le informazioni e le questioni finora emerse da tale ampio processo di revisione (con questioni che appaiono ormai abbastanza definite e condivise ed altre su cui gli esperti e le loro osservazioni restano in franco disaccordo), nel giungere alle conclusioni si darà quindi per scontato che il lettore abbia letto e approfondito la conoscenza di questa letteratura.<br />
Emerge nella comunità scientifica internazionale un movimento maggioritario che risulta pesantemente critico e dubitativo sulle effettive possibilità di un utilizzo dei test proiettivi in ambito forense ed in relazione al problem solving giuridico, principalmente per limiti nella loro validità di costrutto e validità concorrente. Non mancano i sostenitori del loro utilizzo e neppure indicazioni relative ad alcuni indici che mostrano effettivamente interessanti proprietà psicometriche, ma questi sono purtroppo pochi e risultano solo una piccola parte nel pool di tutti gli indicatori che vengono poi realmente presentati in perizia ed utilizzati a fini decisionali.<br />
Senza alcuna pretesa di risolvere in questa sede l&#8217;annosa questione, né di voler in alcun modo negare ad ogni consulente la possibilità di utilizzare tecniche a discrezione, vi sono comunque motivi più che fondati per poter almeno <em>dubitare</em> della validità e utilità forense del test di Rorschach e delle altre tecniche proiettive. Vanno respinti dunque fermamente tutti i tentativi di imporne l&#8217;utilizzo o di sostenere che in mancanza di tali strumenti una valutazione psicologica o psichiatrica debba essere incompleta, superficiale, inefficace.<br />
La ricerca psicologica ci segnala invece che nel migliore dei casi l&#8217;utilizzo delle tecniche proiettive sembra poter aggiungere poche informazioni pregnanti al giudizio clinico-forense, mentre negli altri casi risulta inutile, sottrae tempo ad approfondimenti più significativi, o peggio ancora produce dati fuorvianti. Parafrasando le parole utilizzate da Fornari (1997) per questionari di personalità, i dati provenienti dalla ricerca purtroppo ci suggeriscono che anche la somministrazione in sede peritale dei test proiettivi probabilmente &#8220;<em>fa perdere tempo prezioso e altrimenti utilizzabile</em>&#8220;.<br />
E&#8217; compito del consulente tecnico chiamato a pronunciarsi per la giustizia quello di scegliere gli strumenti che utilizza in base alla scienza ed alle conclusioni della ricerca. Dovrebbero essere invece del tutto irrilevanti ai fini di tale scelta gli <em>ipse dixit</em> e le abitudini psichiatrico forense tradizionali, che vedono ancora il test di Rorschach come lo strumento maggiormente utilizzato e più ampiamente considerato nella manualistica. Ispirandomi proprio alle linee guida dell&#8217;Associazione Italiana Rorschach per l&#8217;utilizzazione dei test psicologici in ambito forense, con le quali abbiamo aperto, si sconsiglia dunque l&#8217;impiego delle tecniche proiettive in ambito di psicologia giuridica e psichiatria forense e si invitano tutti i colleghi ad una discussione aperta e libera da pregiudizi.</p>
<hr />NOTE:<span style="color:#ff0000;">(1)</span> Come autorevole esempio, è possibile citare il celebre <em>Trattato di Psichiatria Forense</em> (Fornari, 1997), pietra miliare del settore e testo psichiatrico-forense principale su cui si forma la classe medico-legale e degli esperti in psicologia giuridica. Ci si attende da un manuale così prestigioso ed influente che la questione della scelta del test, argomento estremamente tecnico e specialistico della scienza psicologica, venga affrontato con ricco riferimento a fonti scientifiche e ai dati della ricerca. Nulla di tutto ciò, purtroppo, la questione viene liquidata mediante opinioni personali, tratte dalla pratica, senza ombra di giustificazione alcuna rispetto alle proprie asserzioni. Il paragrafo dedicato ai reattivi di personalità viene dedicato dall&#8217;autore esclusivamente alle prove proiettive (Rorschach, TAT, CAT, Patte Noire, ORT, Blacky), mentre ai questionari di personalità è riservata solo la citazione in un paragrafo a parte, così introdotto: &#8220;<em>tralascerò di trattare i questionari, perchè essi troppo facilmente si prestano, nell&#8217;ambito specifico qui in esame, a strumentalizzazioni di vario genere che nulla aggiungono, semmai confondono, certamente fanno perdere tempo prezioso e altrimenti utilizzabile</em>&#8220;. Sulla base di quali dati e osservazioni l&#8217;autore tragga questo secco convincimento, non è dato saperlo, <em>ipse dixit</em>. Lo stesso disinteresse per la divulgazione dei dati provenienti dalla ricerca e dalla letteratura scientifica sembra emergere dalle frasi con cui lo stesso test di Rorschach viene introdotto: &#8220;<em>nello studio del settore profondo della personalità, particolare applicazione trova il test di Rorschach, la cui utilizzazione specifica può essere quella di:<br />
- offrire utili elementi per risolvere problemi o dubbi diagnostici, specialmente in presenza di sovrastrutture difensive che «tengono» o di dissimulazione di malattia mentale, specie nei casi iniziali e nelle forme atipiche e mascherate, di cui interessa dimostrare la struttura patologica sottostante. Quanti soggetti patologici, in cui i meccanismi di difesa, opportunamente mobilitati e rigidamente mantenuti, riescono a mascherare in ambito di colloqui liberi e di obiettivazione diretta i sottostanti disturbi, «esplodono» quando viene loro somministrato il test di Rorschach, e riversano nelle interpretazioni, ma soprattutto nelle elaborazioni e verbalizzazioni, tutta la patologia di cui sono portatori!<br />
- dirimere i quesiti relativi alla simulazione di malattia mentale;<br />
- portare utili elementi di approfondimento in tema di attendibilità della testimonianza;<br />
- documentare, attraverso una obiettivazione più precisa rispetto al semplice approccio clinico, il grado di destrutturazione o di deterioramento della personalità del periziando. In particolare, si può evidenziare molto bene la presenza di alterazioni organiche psichiche attraverso la rilevazione di una serie di segni che, descritti da vari Autori e poi unificati, prendono nome di sindrome organica generale del Rorschach</em>&#8221; (pagg. 275-6). <em><br />
</em>Orbene, tutti i suddetti punti sono da anni al centro di feroci critiche e confutazioni sperimentali da parte della comunità clinica e di ricerca, sulla base di dati e di osservazioni (ad esempio, essere a conoscenza delle fondate accuse di &#8220;<em>over-pathologizing</em>&#8221; rivolte al reattivo di Rorschach, getta una luce sinistra sull&#8217;esclamazione di Fornari sui pazienti che &#8220;esplodono&#8221; al Rorschach tutta la propria patologia mentale, ben nascosta al colloquio). Non che questo possa far ritenere conclusa la questione, il dibattito è anzi ancora particolarmente vivace ed interessante e non mancano voci e dati a sostegno dell&#8217;utilità dello strumento, ma perchè non farne menzione? Perchè non indicare all&#8217;allievo psichiatra forense che tanti autori nel mondo hanno affrontato la questione e che buona parte dei dati di ricerca sembra limitare di molto la reale validità del reattivo di Rorschach, in ciascuno dei quattro ambiti di utilizzazione forense proposto da Fornari? Al giudice che voglia verificare la preparazione scientifica del proprio consulente, o all&#8217;avvocato che intenda contro-esaminarlo rispetto agli strumenti che questi ha utilizzato, può essere sufficiente come risposta &#8220;<em>ipse dixit</em>&#8220;?<span style="color:#ff0000;">(2)</span> A tale proposito, riporto in nota alcune riflessioni personali, come semplice spunto per la discussione. A mio parere, il problema risiede nel fatto che, qualunque sia il setting, qualunque la cautela procedurale e la tecnica di analisi dei dati, non siano in realtà contenuti sufficienti elementi realmente significativi nel materiale testistico: le risposte di un soggetto che osserva delle macchie di colore. Sono tra coloro che sospettano che il limite principale di tali strumenti non risieda nella tecnica di interpretazione, ma proprio nei loro presupposti teorici di base (teoria dei processi proiettivi). In mancanza di sufficiente contenuto significativo nel pool di dati da analizzare, il problema del modo in cui questi vengono elaborati ed interpretati diviene del tutto irrilevante: una tavola senza cibo resta vuota anche se ben apparecchiata (o ancora, restando in tema di metafore commestibili, &#8220;non si può cavar sangue dalle rape&#8221;). A meno che non si voglia ancora sperare nel fatto che il problema dei bassi indici di validità e attendibilità sarà risolto con la prossima edizione del sistema di Exner, o con la prossima struttura interpretativa ancora da inventare.</p>
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