Cassazione 22238/09 nelle patologie familiari

4 Novembre 2009

E’ recente la pubblicazione della importante sentenza n. 22238 (21.10.2009) della Corte di Cassazione, Sezioni Unite [link alla sentenza integrale] [link al commento], che afferma l’bbligatorietà dell’audizione dei figli minori nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione riguardante il loro affidamento:

  • oltre a risolvere questioni in materia di litispendenza e/o connessione  internazionale di procedimenti,  afferma  l’obbligatorietà dell’audizione dei figli minori nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione riguardante il loro affidamento, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustidficarne l’omesso ascolto. Dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, i minori sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa” (dal sito dell’AIMMF).

 

(work in progress)

 


La Cassazione distingue tra alienazione e mera conflittualità genitoriale

7 Ottobre 2008

Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la mera conflittualità genitoriale e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di alienazione genitoriale (tipo PAS):

Riporto per esteso il passaggio più significativo della motivazione (pagg. 3-4, il grassetto è mio):

Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.

Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.

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