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	<title>Commenti a: La Cassazione distingue tra alienazione e mera conflittualità genitoriale</title>
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	<description>testi di psicologia giuridica, neuropsicologia e psicodiagnostica forense</description>
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		<title>Di: Corrado Lo Priore</title>
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		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:33:06 +0000</pubDate>
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		<description>Segnalo nuova recente sentenza (&lt;a href=&quot;http://www.minoriefamiglia.it/download/catania_appello_04022009.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Corte di Appello di Catania, 4 febbraio 2009&lt;/a&gt;), che ha fatto propri i principi della 16593/2008.
&lt;a href=&quot;http://www.minoriefamiglia.it/download/nota_ca_catania_04022009.PDF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Massima&lt;/a&gt; (affidamentocondiviso.it): «&lt;i&gt;In tema di separazione personale dei coniugi, la mera conflittualità tra i coniugi, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell&#039;affidamento condiviso, non può valere ad escluderlo, nell&#039;interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore convivente con i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime legale di affidamento condiviso&lt;/i&gt;»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo nuova recente sentenza (<a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/catania_appello_04022009.pdf" rel="nofollow">Corte di Appello di Catania, 4 febbraio 2009</a>), che ha fatto propri i principi della 16593/2008.<br />
<a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/nota_ca_catania_04022009.PDF" rel="nofollow">Massima</a> (affidamentocondiviso.it): «<i>In tema di separazione personale dei coniugi, la mera conflittualità tra i coniugi, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell&#8217;affidamento condiviso, non può valere ad escluderlo, nell&#8217;interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore convivente con i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime legale di affidamento condiviso</i>»</p>
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		<title>Di: Corrado Lo Priore</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/10/07/la-cassazione-in-tema-di-pas-e-mera-conflittualita-genitoriale/#comment-23</link>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:37:49 +0000</pubDate>
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		<description>Segnalo un commentario chiaro e documentato sulla stessa questione:
&quot;Condizioni ostative all&#039;affidamento condiviso&quot;, di Matteo Santini e Maddalena Martino (pubblicato il 6.04.2009 su &lt;a href=&quot;http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&amp;idnot=45573&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AltaLex&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un commentario chiaro e documentato sulla stessa questione:<br />
&#8220;Condizioni ostative all&#8217;affidamento condiviso&#8221;, di Matteo Santini e Maddalena Martino (pubblicato il 6.04.2009 su <a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&amp;idnot=45573" rel="nofollow">AltaLex</a>)</p>
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		<title>Di: Corrado Lo Priore</title>
		<link>http://corradolopriore.wordpress.com/2008/10/07/la-cassazione-in-tema-di-pas-e-mera-conflittualita-genitoriale/#comment-15</link>
		<dc:creator>Corrado Lo Priore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:43:36 +0000</pubDate>
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		<description>Il &lt;a href=&quot;http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_869/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sito dell&#039;AIMMF&lt;/a&gt; segnala una sentenza d&#039;appello per affidamento in corso di separazione, in cui si è tenuto conto proprio della Cassazione 16593/2008.

Autorità giudiziaria: Corte d&#039;Appello di Catania
Estensore: Acagnino 
Tipo e data provvedimento: &lt;a href=&quot;http://www.minoriefamiglia.it/download/catania_appello_04022009.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sentenza 4 febbraio 2009&lt;/a&gt;

Viene accolto il ricorso di un padre, che si appellava contro la precedente decisione del Tribunale di Ragusa di affidare i figli in via esclusiva all&#039;ex-moglie, in ragione della situazione di conflittualità esistente tra i genitori:
&quot;la doglianza (del padre) è fondata  e deve essere accolta. La Corte di Cassazione, recependo un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di merito, ha sostenuto che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell&#039;affidamento condiviso dei figli possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti &quot;pregiudizievole per l&#039;interesse del minore&quot;, con la duplice conseguenza che l&#039;eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell&#039;altro genitore, e che l&#039;affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155bis c.c., l’affidamento condiviso si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, e non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto; alla regola dell&#039;affidamento condiviso può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l&#039;interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 19 giugno
2008, n. 16593). Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza impugnata, ha affidato i figli esclusivamente alla madre proprio in considerazione dell’elevata conflittualità esistente fra i coniugi, disattendendo l’art. 155 c.c. che impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e l’art. 155 bis c.c. che consente l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Dal combinato disposto di entrambe le norme emergono con chiarezza i principi giurisprudenziali già citati: il giudice può affidare i minori ad uno dei coniugi, in via esclusiva, solo quando il genitore non affidatario abbia posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della prole. La mera conflittualità fra i genitori, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell’affido condiviso, non può valere ad escluderlo, nell’interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore, con cui già vivano i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime, che potremmo definire “legale”, di affido condiviso&quot;.

E&#039; disponibile anche la &lt;a href=&quot;http://www.minoriefamiglia.it/download/nota_ca_catania_04022009.PDF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;massima commentata&lt;/a&gt; di questa sentenza, da cui citiamo il seguente passaggio:
&quot;Secondo la Corte territoriale: «nella descritta condizione, affidare la prole alla madre, in via esclusiva, equivale a consentirle un arbitrio assoluto che potrà avere solo conseguenze negative sullo sviluppo dei minori».&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_869/" rel="nofollow">sito dell&#8217;AIMMF</a> segnala una sentenza d&#8217;appello per affidamento in corso di separazione, in cui si è tenuto conto proprio della Cassazione 16593/2008.</p>
<p>Autorità giudiziaria: Corte d&#8217;Appello di Catania<br />
Estensore: Acagnino<br />
Tipo e data provvedimento: <a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/catania_appello_04022009.pdf" rel="nofollow">sentenza 4 febbraio 2009</a></p>
<p>Viene accolto il ricorso di un padre, che si appellava contro la precedente decisione del Tribunale di Ragusa di affidare i figli in via esclusiva all&#8217;ex-moglie, in ragione della situazione di conflittualità esistente tra i genitori:<br />
&#8220;la doglianza (del padre) è fondata  e deve essere accolta. La Corte di Cassazione, recependo un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di merito, ha sostenuto che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell&#8217;affidamento condiviso dei figli possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti &#8220;pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore&#8221;, con la duplice conseguenza che l&#8217;eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell&#8217;altro genitore, e che l&#8217;affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155bis c.c., l’affidamento condiviso si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, e non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto; alla regola dell&#8217;affidamento condiviso può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 19 giugno<br />
2008, n. 16593). Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza impugnata, ha affidato i figli esclusivamente alla madre proprio in considerazione dell’elevata conflittualità esistente fra i coniugi, disattendendo l’art. 155 c.c. che impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e l’art. 155 bis c.c. che consente l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Dal combinato disposto di entrambe le norme emergono con chiarezza i principi giurisprudenziali già citati: il giudice può affidare i minori ad uno dei coniugi, in via esclusiva, solo quando il genitore non affidatario abbia posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della prole. La mera conflittualità fra i genitori, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell’affido condiviso, non può valere ad escluderlo, nell’interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore, con cui già vivano i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime, che potremmo definire “legale”, di affido condiviso&#8221;.</p>
<p>E&#8217; disponibile anche la <a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/nota_ca_catania_04022009.PDF" rel="nofollow">massima commentata</a> di questa sentenza, da cui citiamo il seguente passaggio:<br />
&#8220;Secondo la Corte territoriale: «nella descritta condizione, affidare la prole alla madre, in via esclusiva, equivale a consentirle un arbitrio assoluto che potrà avere solo conseguenze negative sullo sviluppo dei minori».&#8221;</p>
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