Lo Priore, C.,”Una proposta pragmatica e deontologica per la psicodiagnosi nei casi di presunto abuso sessuale collettivo: il Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa (PDVA)”
E’ stata l’occasione per presentare per la prima volta il PDVA, una bozza di “Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa”, mirato a fornire una guida deontologica e metodologica per le valutazioni da parte dello psicologo o del neuropsichiatra, in casi di minori oggetto di presunto abuso sessuale di tipo collettivo (PASC, ovvero gruppo di presunti abusanti e gruppo di minori presunte vittime).
L’idea è originata in alcune feconde discussioni attorno al Convegno di San Servolo (2007) e l’argomentazione prende le mosse: a) dalla critica ad un breve passaggio del comma 5 della Carta di Noto; b) dall’esigenza imprescindibile di tenere in considerazione tre vincoli metodologici intrecciati, che in simili casi determinano di fatto la paralisi di ogni possibilità di azione psicologica scevra da responsabilità e rischi.
Su questi presupposti, il PDVA prevede che nei casi di presunto abuso collettivo, ogni valutazione di tipo psicologico o neuropsichiatrico (soprattutto in ambito socio-sanitario, ma estensibile anche all’ambito peritale) non possa che essere redatta in duplice versione: una che dia per avvenuto l’abuso ed una che lo assuma per falso. “Almeno due risposte complete per ogni quesito diagnostico e/o peritale“: una soluzione originale e controintuitiva, che aderisce ad una interpretazione di “neutralità” in termini di “par condicio” verso le due ipotesi fattuali; un protocollo che prevede inoltre che l’esperto di salute mentale debba astenersi da assumere prematuramente una posizione, e delegare invece ad altri l’onere della rottura della simmetria diagnostica, mediante una rigorosa applicazione dello strumento del consenso informato; soprattutto, una proposta intesa non come perfezionamento tecnico facoltativo, bensì come imprescindibile adeguamento procedurale del professionista ai vincoli deontologici.
E’ possibile visionare i lucidi della presentazione:
[Nota:questo articolo è da intendersi come una bozza di lavoro e a lungo restera tale, in continuo aggiornamento e revisione da parte dell'autore. Sono gradite correzioni e altre indicazioni, che possono essere suggerite nello spazio dei commenti.]
Abstract
L’opera intende colmare un vuoto scientifico sulla definizione del cosiddetto “falso abuso“, una categoria concettuale sempre più spesso chiamata in causa nella giustizia minorile e nella psicologia giuridica, ma apparentemente senza ancora un esplicito accordo degli esperti sugli elementi caratterizzanti e definitori. Si osserva invero che al termine possano corrispondere almeno due interpretazioni principali, delle quali l’una è solo un caso ristretto dell’altra, e che il mancato riconoscimento di questa differenza generi confusione e frequenti equivoci:
GENERALE – si propone di consolidare l’utilizzo del termine “falso abuso” per indicare tutto l’insieme dei casi segnalati di presunto abuso (sia di natura sessuale, sia di altro tipo), i quali siano stati in seguito ragionevolmente disconfermati dalle procedure di indagine ed accertamento condotte. Rientrano in questa ampia classe tutti i casi di falsi allarmi (o “falsi positivi“) per possibili abusi su minori, compresi (ma non limitati solo a) quelli caratterizzati dalle c.d. “false accuse“, “false dichiarazioni” o “false memorie” di abuso. Nel presente articolo verranno tracciati inoltre i confini di questa classe rispetto all’abuso vero e ad altre categorie come il c.d. “abuso sommerso”;
RISTRETTA – negli ultimi decenni, l’intera categoria degli esperti di abuso ha dato crescente attenzione ad un controverso sottoinsieme di casi di presunto abuso poi rivelatisi falsi, nei quali lo studio psicologico e/o l’investigazione giudiziaria abbiano messo in luce non solo l’insussistenza delle violenze nella forma inizialmente presunta, ma al tempo stesso l’emergenza di altre forme di maltrattamento o ingiustizia ai danni degli stessi minori, inizialmente impreviste, che si palesino dovute a incapacità, imperizia o malizia degli stessi caregiver (ad es. del c.d. “genitore protettivo”, o da parte dei pubblici operatori impegnati nelle dinamiche di disvelamento, indagine e tutela minorile). Esempio paradigmatico di questa sottoclasse è la situazione del minore segnalato per presunti abusi sessuali subiti da parte di un genitore in corso di separazione, laddove la denuncia venga poi accertata per falsa e prodotta per irresponsabile manovra da parte dell’altro genitore (come talvolta avviene in situazioni di c.d. “alienazione parentale”); altro caso tipico è quello del minore indotto a pronunciare false accuse di abuso, per effetto di inaccurate operazioni cliniche (ad es. nella c.d. “sindrome delle false memorie di abuso” riemerse in psicoterapia) o per suggestione dovuta ad improprie tecniche di indagine (ad es. nei casi di presunto abuso derivanti da fenomeni di isterismo collettivo, innescato o alimentato dagli stessi esperti giudiziari intervenuti in prima battuta). Pur appartenendo appieno alla suddetta classe generale, in simili vicende l’utilizzo del termine “falso abuso” rischia di essere fuorviante, poiché induce l’erronea impressione di inconsistenza di vero maltrattamento ai danni del minore interessato; invece in tali situazioni va riconosciuta altrettanto la presenza di un abuso, sebbene di tipo diverso (familiare, socio-sanitario, giudiziario ecc.) e di responsabilità opposta rispetto a quanto presunto al momento della prima segnalazione. Per alcune di queste situazioni è già diffuso il termine di “vittimizzazione secondaria“, altri autori fanno riferimento all’anglosassone “legal abuse trauma“. Per identificare in modo univoco tutta questa sottocategoria di falsi abusi e connotarla più chiaramente come effettiva forma di abuso, nel presente articolo viene coniato e proposto alla platea degli esperti il termine nuovo di “abuso inverso“. Un abuso inverso è sempre contestualmente sia un caso di falso abuso, sia un caso di vero abuso su minori. Leggi il seguito di questo post »
Segnalo una recente sentenza della Corte Suprema in tema di affidamento condiviso e bigenitorialità, che ritengo interessante per la definizione dei confini tra la mera conflittualità genitoriale e quelli che sono invece i cosiddetti fenomeni di alienazione genitoriale (tipo PAS):
ricorrente: P.G. (padre), contro precedente sentenza che affidava il figlio in forma esclusiva all’ex-moglie (R.A.);
esito: ricorso respinto.
Riporto per esteso il passaggio più significativo della motivazione (pagg. 3-4, il grassetto è mio):
Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.
Il 21.06.2007 ero a Tortona, presso il Circolo di Lettura, invitato come relatore ad un convegno organizzato dal Lions Club:
“Capaci di volere il male – Le capacità penali tra diritto e psicopatologia“.
Partners: Magellano scs, SLOP, Ordine Avvocati e Procuratori di Tortona, Camera Penale della Provincia di Alessandria, Il Leone e la Rosa.
Ho svolto la mia relazione a braccio e sorvolando qualche passaggio per rientrare nei tempi, invariabilmente tiranni. Non dispongo dunque del testo del mio intervento, ma pubblico di seguito la traccia che mi ero scritta per questa occasione.
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Il convegno a cui oggi partecipiamo, è incentrato sulla nota sentenza 9163/2005 delle Sezioni Unite della Cassazione, che l’avv. Tava [nota: il relatore precedente] ci ha appena presentato. Vorrei spendere adesso qualche parola in favore di essa, ma anche condividere una preoccupazione. Di sicuro, un grande merito essa lo possiede ed è quello di tentare di riconsegnare nelle mani del magistrato l’onere della decisione, anche per quanto concerne le incertezze di natura psicologico-giuridica.
Il mio ragionamento muove da una prima contestazione di tipo logico. Talvolta la Corte formula quesiti psichiatrici che hanno la seguente struttura: “dica il perito se l’imputato, al momento di compiere il fatto, fosse capace di intendere e di volere”. Si badi che simili quesiti vengono spesso formulati già in una fase iniziale del processo, quando ancora la giustizia pubblica non ha affatto accertato quale sia il fatto e se quell’imputato lo abbia davvero commesso. Il quesito peritale assume dunque spesso una connotazione paradossale ed intrinsecamente irrisolvibile per il perito stesso, il quale non può sapere con certezza a quale realtà egli debba fare riferimento.
Ce ne parla Umberto Galimberti in un articolo comparso su La Repubblica (“Che cosa si studia oggi nelle facoltà di psicologia?“). L’unico argomento che non condivido affatto con Galimberti è la sua preoccupazione per una deriva “biologico-naturalistica” delle scienze della psiche, che a me sembra invece il loro doveroso approdo epistemologico. Semplice divergenza terminologica forse, poiché per tutto il resto l’articolo di Galimberti è una perfetta sintesi prescrittiva per la psichiatria e la psicologia moderne. Dove si chiede ad esempio di ripartire in modo convinto dalla psicopatologia, dal colloquio, dalla soggettività che regge la fenomenologia.
Galimberti si preoccupa della scomparsa della psicopatologia e del punto di vista soggettivo dai programmi delle facoltà psicologiche: “Obbligatori sono invece gli esami di statistica e di testistica, come se nell’approccio clinico capire cosa passa nel vissuto del paziente avesse decisamente meno rilevanza di quanto non ne abbia rassemblare dati grezzi per indagini statistiche, o somministrare test che danno tanto l’impressione di scientificità, dove è garantita la professionalità dello psicologo anche nel fallimento dell’incontro“.
Pubblico copia liberamente scaricabile (formato .pdf) delle slide utilizzate nel corso del recente seminario tenuto all’Università di Padova (Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense), in data 9/10 Febbraio 2009, sull’argomento:
“La psicopatologia, la psicodiagnostica e i 7 peccati capitali in psichiatria moderna“
Per molti periti e consulenti tecnici attivi nei nostri tribunali, lo strumento psicodiagnostico principe è rappresentato dal Manuale Diagnostico e Statistico DSM-IV-TR (APA, 2000). Sembrano tutti d’accordo su questo punto, guai a toccare il DSM, è il simbolo della scienza psicodiagnostica per la psichiatria moderna. Ma le cose stanno proprio così?
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